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801.140

Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Preambolo

Regolamento

concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [1]

del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 94 visto l’

della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;

viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Principio

Art. 1

Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento. [3] Operatori sanitari

Art. 2

a) art. 13 autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica ( LSan) fr. 1'300.– a) art. 13 autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica ( LSan) fr. 1'300.– b) art. 54 libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica ( , 55 LSan; art. 34 LPMed) da fr. 600.– a fr. 1'200.– b) art. 54 libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica ( , 55 LSan; art. 34 LPMed) da fr. 600.– a fr. 1'200.– c) art. 54 libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari ( , 55, 63 LSan) da fr. 400.– a fr. 600.– c) art. 54 libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari ( , 55, 63 LSan) da fr. 400.– a fr. 600.– d) art. 54 esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria ( lett. a), 72 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– d) art. 54 esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria ( lett. a), 72 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– e) art. 35 nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni ( LPMed; LDPS) [4] da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie e) art. 35 nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni ( LPMed; LDPS) [4] da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie f) art. 73 autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare e 74 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– f) art. 73 autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare e 74 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico [5] fino a fr. 9'000.– h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico [5] fino a fr. 9'000.– i) art. 59 sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); ( LSan, 43 LPMed) fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie i) art. 59 sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); ( LSan, 43 LPMed) fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie m) … [6] m) … [6] n) autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato [7] da fr. 200.- a fr. 400.-. n) autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato [7] da fr. 200.- a fr. 400.-. Strutture e servizi sanitari

Art. 3

a) art. 80 autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie ( LSan) [8] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni a) art. 80 autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie ( LSan) [8] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni b) art. 83 autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie ( , 84 e 85 LSan) [9] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni b) art. 83 autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie ( , 84 e 85 LSan) [9] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche [10] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche [10] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni [11] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni [11] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– g) collaudi le spese effettive g) collaudi le spese effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive l) … [12] l) … [12] Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

Art. 4

a) art. 38 abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo ( LSan) le spese effettive a) art. 38 abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo ( LSan) le spese effettive b) collaudi le spese effettive b) collaudi le spese effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.– e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.– Medicamenti e dispositivi medici

Art. 5

a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.– a fr. 5'000.– a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.– a fr. 5'000.– b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive Polizia mortuaria

Art. 5a

a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri fr. 600.– a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri fr. 600.– b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni fr. 400.– c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni fr. 400.– d) revoca di un’autorizzazione fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie d) revoca di un’autorizzazione fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura [14] fr. 200. – e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura [14] fr. 200. – f) autorizzazione per il trasporto di salme [15] fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale f) autorizzazione per il trasporto di salme [15] fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale Fotocopie e lavori di cancelleria

Art. 6

a) fotocopie fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina a) fotocopie fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità Disposizioni abrogative

Art. 7

Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 8

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. Pubblicato nel BU 2008 , 720. [1] Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283. [2] Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [3] Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99. [4] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [5] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325. [6] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59. [7] Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71. [8] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [9] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [10] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [11] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325. [12] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59. [13] Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [14] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134. [15] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.