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Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario

RForSan

Preambolo

Regolamento

sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario

(RForSan)

(del 12 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5;

vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 ( LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66e bis , 66h capoverso 2 lettera c e 66p,

decreta:

Obbligo di formazione

Art. 1

I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.

Piano di formazione

Art. 2

Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.

Obiettivo formativo

Art. 3

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto:

a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;

b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;

c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.

2 L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.

Potenziale formativo

Art. 4

1 Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori:

a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;

b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);

c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1;

d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.

2 I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.

Adempimento dell’obiettivo

Art. 5

1 I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.

2 L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.

3 In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.

Compensazioni finanziarie

Art. 6

1 Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4.

2 L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.

3 La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l’indennizzo medio ponderato per punto.

4 La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.

5 La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.

Fase transitoria e monitoraggio

Art. 7

1 È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.

2 Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza.

3 Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Pubblicato nel BU 2022 , 236.

Allegato 1

Elenco delle formazioni e dei perfezionamenti post-diploma

Formazione professionale di base (secondario II)

- Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani

- Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti

- Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale

- Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC

- Maturità specializzata sanitaria

- Certificato di scuola specializzata

- Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI

Scuola specializzata superiore (SSS)

- Infermiere/a SSS

- Infermiere/a SSS - formazione abbreviata

- Soccorritore/trice dipl. SSS

- Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

- Specialista in attivazione dipl. SSS

- Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

- Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

- Podologo/a dipl. SSS

Scuola universitaria professionale (SUP)

- Bachelor in cure infermieristiche SUPSI

- Bachelor in fisioterapia SUPSI

- Bachelor in ergoterapia SUPSI

- Bachelor in ostetricia SUP CH

- Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH

- Master in cure infermieristiche SUPSI

Perfezionamento post-diploma

- Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia

- Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense

- Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti

Allegato 2

Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione

Professione o gruppo di professioni Coefficienti Standard

Professione o

gruppo di professioni

Coefficienti Standard

Settore acuto (somatico-acutoriabilitazione, psichiatria) Lungo degenza Cure a domicilio

Settore acuto (somatico-acutoriabilitazione, psichiatria)

Lungo degenza

Cure a

domicilio

Ambito Settimane ogni ETP Settimane ogni ETP Settimane ogni 1000 ore di cure prestate

Ambito

Settimane ogni ETP

Settimane ogni ETP

Settimane ogni 1000 ore di cure prestate

Il gruppo delle professioni delle cure e dell'assistenza comprende: - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - Operatore/trice sociosanitario (OSS) - Infermiere/a diplomato/a SSS - Infermiere/a SUPSI somatico-acuto riabilitazione psichiatria 11.9 7.9 7.9 8.5 5.9

Il gruppo delle professioni delle cure e dell'assistenza comprende:

- Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS)

- Operatore/trice sociosanitario (OSS)

- Infermiere/a diplomato/a SSS

- Infermiere/a SUPSI

somatico-acuto riabilitazione psichiatria

11.9 7.9 7.9

8.5

5.9

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica Soccorritore/trice dipl. SSS Bachelor in fisioterapia SUPSI Bachelor in ergoterapia SUPSI Bachelor in ostetricia SUP CH Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH 9.3 Queste professioni, anche nel caso in cui siano presenti negli effettivi, non vengono considerate per il calcolo del potenziale della lungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni di formazione effettiva-mente fornite sono tuttavia riconosciute.

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

Soccorritore/trice dipl. SSS

Bachelor in fisioterapia SUPSI

Bachelor in ergoterapia SUPSI

Bachelor in ostetricia SUP CH

Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH

9.3

Queste professioni, anche nel caso in cui siano presenti negli effettivi, non vengono considerate per il calcolo del potenziale della lungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni di formazione effettiva-mente fornite sono tuttavia riconosciute.

5.8

5.8

10.7

10.7

6.6

6.6

4.9

4.9

6.3

6.3

5.0

5.0

16.0

16.0

Allegato 3

Fattori di ponderazione delle singole formazioni

Cura e assistenza - Secondario II

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani 1.0

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti 1.0

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale 1.0

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1.0

Cura e assistenza - Terziario

Infermiere/a SSS 1.0

Infermiere/a SSS - formazione abbreviata 1.0

Bachelor in cure infermieristiche SUPSI 1.0

Ostetricia

Bachelor in ostetricia SUP 1.0

Soccorso

Soccorritore/trice SSS 1.0

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria 1.0

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche 1.0

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica 1.0

Bachelor in fisioterapia 1.0

Bachelor in scienze alimentari e dietologia 1.0

Bachelor in ergoterapia 1.0

Specialista in attivazione dipl. SSS 1.0

Podologo/a dipl. SSS 1.0

Attività formative non formalizzate

Giornata conoscitiva 1.0

Certificato di scuola specializzata 1.0

Maturità specializzata sanitaria (24 settimane) 1.0

Stage preformativo scuola infermieri SSS e

Modulo complementare (preformativo) SUPSI 1.0

Allegato 4

Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi

Formazioni Genere di formazione pratica Settimane all'anno (TI) Indennizzo 1 per settimana in fr.

Formazioni

Genere di formazione pratica

Settimane all'anno (TI)

Indennizzo 1

per

settimana in fr.

Cura e assistenza - Secondario II

Cura e assistenza - Secondario II

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani Tirocinio 35.6 56.18

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani

Tirocinio

35.6

56.18

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti Tirocinio 36.6 54.64

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti

Tirocinio

36.6

54.64

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale Stage 15.7 108.49

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale

Stage

15.7

108.49

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1 Tirocinio 32.1 52.96

Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1

Tirocinio

32.1

52.96

Cura e assistenza – Terziario

Cura e assistenza – Terziario

Infermiere/a SSS Stage 18.0 300

Infermiere/a SSS

Stage

18.0

300

Infermiere/a SSS - formazione abbreviata Stage 18.0 300

Infermiere/a SSS - formazione abbreviata

Stage

18.0

300

Bachelor in cure infermieristiche SUPSI Stage 10.0 300

Bachelor in cure infermieristiche SUPSI

Stage

10.0

300

Ostetricia

Ostetricia

Bachelor in ostetricia SUP Stage 13.3 300

Bachelor in ostetricia SUP

Stage

13.3

300

Soccorritore

Soccorritore

Soccorritore/trice SSS Stage 6.0 300

Soccorritore/trice SSS

Stage

6.0

300

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria Stage 26.3 300

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria

Stage

26.3

300

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche Stage 25.5 300

Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche

Stage

25.5

300

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica Stage 23.7 300

Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica

Stage

23.7

300

Specialista in attivazione dipl. SSS Stage 17.6 300

Specialista in attivazione dipl. SSS

Stage

17.6

300

Podologo/a dipl. SSS Stage 12.0 300

Podologo/a dipl. SSS

Stage

12.0

300

Bachelor in fisioterapia Stage 10.0 300

Bachelor in fisioterapia

Stage

10.0

300

Bachelor in scienze alimentari e dietologia Stage 13.3 300

Bachelor in scienze alimentari e dietologia

Stage

13.3

300

Bachelor in ergoterapia Stage 10.0 300

Bachelor in ergoterapia

Stage

10.0

300

1 Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.