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Legge sul servizio medico nelle zone di montagna

LMont

Preambolo

Legge

sul servizio medico nelle zone di montagna

(LMont)

(del 5 novembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge. Servizio medico di montagna

  1. convenzione

Art. 2

Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

  1. condizioni, circoscrizione, effetto della convenzione e verifica alla sua scadenza

Art. 3

Il Consiglio di Stato:

  1. fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;
  2. approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
  3. definisce la circoscrizione.

La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento. Capitolo II Medico contraente, indennità e fatturazione Medico contraente:

  1. compiti

Art. 4

Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

  1. indennità di picchetto

Art. 5

Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.