Il Consiglio di Stato vigila sull’ esecuzione della legge sull’ assistenza sociopsichiatrica (di seguito: LASP). Dispone i provvedimenti idonei a tutelare i dir itti delle persone bisognose d’ assistenza, ad organizzare e coordinare le strutture necessarie ed a favorire la prevenzione dei fattori patogeni.
È inoltre competente a: art. 13 a) sottoporre la pianificazione relativa agli interventi sociopsichiatrici per discussione e approvazione al Gran Consiglio ( ); [1] art. 7 b) determinare il numero e l’ estensione dei Settori e nominarne i Direttori ( cpv. 1, art. 10 cpv. 1 ); art. 7 c) istituire le Unità terapeutiche riabilitative (UTR) nei settori conformemente alla pianificazione ( cpv. 2); art. 3 d) riconoscere le UTR private, approvare le relative convenzioni e decidere i sussidi ( ); art. 3 e) stabilire le specifiche condizioni ed i limiti di sussidiamento di persone fisiche e giuridiche e di iniziative private ( cpv. 3); art. 12 f) nominare la Commissione giuridica e il CPSC designando un suo rappresentante ( ). Dipartimento