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Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza

Preambolo

Legge

d’ applicazione della legge federale sui consultori

di gravidanza

(del 2 novembre 1987)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamate:

- la legge federale 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza; [1]

- l’ ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza; [2]

visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3093 del Consiglio di Stato,

vista la lettera 5 febbraio 1988 del Dipartimento federale dell’ interno,

decreta:

Scopo

Art. 1

La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza del Cantone conformemente alla legge federale 9 ottobre 1981 sui c onsultori di gravidanza ed all’ ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza.

Il C onsiglio di Stato provvede all’ esecuzione di questa legge per il tramite del Dipartimento competente. Centri di consulenza e di pianificazione familiare

Art. 2

I Centri assicurano alle persone residenti nel Cantone, la consulenza, l’ informazione e le prestazioni (sociali, mediche, psicologiche e giuridiche) per problemi inerenti alla gravidanza, nonché in materia di pianificazione familiare e di informazione sessuale fornendo gli aiuti necessari.

La consulenza e l’ informazione devono essere oggettive e gratuite.

Le prestazioni devono essere commisurate all’ entità del caso e, ove occorra, date senza indugio. I Centri svolgono opera di intermediario verso le istituzioni, i servizi e gli spe cialisti indicati a prestare l’ aiuto necessario. Organizzazione

Art. 3

Il Consiglio di Stato istituisce Centri di consulenza e di pianificazione familiare tenendo conto dei bisogni oggettivi della popolazione e della disponibilità di altre strutture che soddisfano alle esigenze della legge.

Art. 4

I Centri devono disporre delle strutture necessarie e di un numero adeguato di personale qualificato, in particolare di: - un consulente in pianificazione familiare - una consulenza medica specialistica FMH in ginecologia e ostetricia - una consulenza psicologica - una consulenza giuridica. Il personale dei Centri è tenuto ad una formazione e ad un aggiornamento costante. Finanziamento

Art. 5

I costi dei Centri di consulenza e di pianificaz ione familiare, istituiti nell’ ambito degli ospedali pubblici sono iscritti nei conti di esercizio degli ospedali in cui hanno sede, che sono part e integrante del bilancio dell’ Ente ospedaliero cantonale, conformemente alla legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982. art. 3 2 Il finan ziamento dei centri di cui all’ cpv. 2 di questa legge è assicurato dallo Stato con la copertura dei costi di gestione riconosciuti fino ad un massimo del 20%. Denominazione

Art. 6

Possono denominarsi “Centri di consulenza e di pianificazione familiare” unicamente i Centri che rispondono a tutti i requisiti stabiliti dalla legge. È vietato l’ uso di denominazioni suscettibili di trarre in inganno il pubblico. Commissione cantonale

Art. 7

Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva con compiti di verifica dei requisiti, delle qualifiche del personale nonché di consu lenza tecnico-scientifica sull’attività e l’ organizzazione dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare. art. 3 Essa presenta annualmente al Consiglio di Stato un rendiconto della propria attività, inoltre determina e propone i costi annui di gestione previsti all’ cpv. 2 di questa legge.

La Commissione è composta di nove membri. Ne fanno parte: - un rappresentante del Dipartimento quale presidente - un rappresentante dell’ Ente ospedaliero cantonale - un consulente in pianificazione familiare - due medici specialisti FMH in ginecologia e ostetricia - un ecclesiastico - un giurista - un esperto in problemi sociali - uno psicologo. Norme transitorie

Art. 8

Le struttu re pubbliche e private che all’ entrata in vigore di questa legge, assicurano anche in parte le prestazioni e i servizi prescritti dalla legislazione federale e cantonale sui consultori di gravidanza, possono con tinuare la loro attività con l’ organizzazione e con la d enominazione attuale, fino all’ istitu zione dei Centri previsti dall’ art. 2 di questa legge e comunque per un periodo non superiore ai 2 anni. Entrata in vigore

Art. 9

Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, questa legge entra in vigore [3] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU 1988 , 83. [1] RS 857.5 [2] RS 857.51 [3] Entrata in vigore: 23 febbraio 1988 - BU 1988, 83.