La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza del Cantone conformemente alla legge federale 9 ottobre 1981 sui c onsultori di gravidanza ed all’ ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza.
Il C onsiglio di Stato provvede all’ esecuzione di questa legge per il tramite del Dipartimento competente. Centri di consulenza e di pianificazione familiare