Il presente regolamento disciplina i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie di cui all’art. 54 e seguenti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria) ed eventuali limiti di competenza.
Le professioni di estetista, optometrista, ottico, podologo, psicologo attivo in ambito sanitario e terapista complementare cantonale sono inoltre disciplinate dagli specifici regolamenti. Diplomi riconosciuti art. 56 ( lett. a e 58 cpv. 2 legge sanitaria)