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Regolamento sui medici delegati

Preambolo

Regolamento

sui medici delegati

(del 30 settembre 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 22 visti gli

, 23, 26, 27 e 64 cpv. 2 della legge 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria),

decreta:

Scopo

Art. 1

Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati.

Il Dipartimento del la sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’ applicazione di questo regolamento. [1] Circondari sanitari

Art. 2

Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.

Per ogni circondario è designato un medico delegato.

Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale. Medici delegati

Art. 3

Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’ esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento.

Il Dipartimento, previo pubblico concorso, des igna i medici delegati entro l’ anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni. Compiti dei medici delegati

Art. 4

Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.

Spetta in particolare al medico delegato:

  1. l’ esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva r ichiesti dalle circostanze e d’ intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
  2. l’ attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
  3. l’ esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
  4. l’ esecuzione dei compiti di medicina legale, fore nse e ufficiale, ordinati dall’ Autorità giudiziaria e dal Medi co cantonale, o richiesti dall’ Autorità di polizia. Per l’ esecuzione delle ispezioni su cadaveri può val ersi della collaborazione dell’ Istituto cantonale di patologia;
  5. la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’ informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.

Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.

Il medico delegato s’ impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale. Collegio dei medici delegati

Art. 5

I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.

I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto. Presidente del collegio

Art. 6

Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all’ anno per giornate di studio e di aggiornamento e stend e un programma e un rapporto d’ attività.

È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento. Indennità

  1. principio

Art. 7

I medici delegati, per l’ esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo rego lamento. Lo Stato riconosce un’ indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare.