Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.
Spetta in particolare al medico delegato:
- l’ esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva r ichiesti dalle circostanze e d’ intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
- l’ attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
- l’ esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
- l’ esecuzione dei compiti di medicina legale, fore nse e ufficiale, ordinati dall’ Autorità giudiziaria e dal Medi co cantonale, o richiesti dall’ Autorità di polizia. Per l’ esecuzione delle ispezioni su cadaveri può val ersi della collaborazione dell’ Istituto cantonale di patologia;
- la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’ informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.
Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.
Il medico delegato s’ impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale. Collegio dei medici delegati