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Regolamento concernente l’esercizio della podologia

Preambolo

Regolamento

concernente l’esercizio della podologia

del 12 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53−61 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan),

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

1 Il presente regolamento si applica all’esercizio della professione di podologo.

2 L’esercizio della professione di podologo è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione al libero esercizio da parte dell’Ufficio di sanità come previsto dagli articoli 53−61 LSan.

Definizione

Art. 2

1 Il podologo è un operatore sanitario che si occupa della cura del piede e della prevenzione delle patologie podaliche, mantiene e migliora la funzione locomotoria dei pazienti e fornisce loro la consulenza necessaria per il mantenimento in autonomia dello stato di salute dello stesso.

2 In particolare egli esegue, entro i limiti delle sue competenze stabilite in base al piano di formazione da lui seguito:

a ) diagnosi podologiche, valutazioni delle patologie e cura delle stesse tramite test clinici e strumentali, analisi cinetiche e cinematiche, supporti plantari di sostegno su misura e consulenza per calzature idonee;

b) diagnosi e cura delle affezioni della pelle e delle unghie tramite trattamenti diretti (ad es. cura delle ipercheratosi, trattamento delle onicocriptosi, ricostruzioni ungueali ecc.), tecniche di rieducazione ungueale (ortonixie o simili), ortesi digitali, feltraggi di ogni genere e dispositivi laser per la regione podalica;

c) prevenzione e cura del piede diabetico (sia in fase cronica che acuta);

d) riduzione o eliminazione delle anomalie e della loro sintomatologia dolorosa nella regione podalica (ad esempio con tecniche di kinesio taping e bendaggi a livello sottogenicolare).

Trattamenti o strumenti diagnostici supplementari

Art. 3

Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre segnatamente:

a) eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling);

b) eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare;

c) utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni podologiche di supporto.

Esercizio della professione

Art. 4

1 Può esercitare sotto la propria responsabilità professionale il titolare di un diploma federale di podologia rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o colui che è in possesso di una formazione riconosciuta equipollente a quella svizzera dalla competente autorità.

2 Per l’attività su pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo i criteri definiti dall’Organizzazione Podologia Svizzera (OPS) può inoltre esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche il titolare di un attestato federale di capacità (AFC) di podologo. Per i pazienti che appartengono a una categoria a rischio, il titolare dell’AFC può esercitare unicamente sotto la responsabilità di un podologo in possesso dei titoli previsti al capoverso 1 o sotto la responsabilità di un podologo titolare del diploma cantonale con attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) in collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI).

Locali

Art. 5

I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti.

Abrogazione

Art. 6

Il regolamento concernente l’esercizio della podologia del 15 ottobre 1975 è abrogato.

Disposizioni transitorie

Art. 7

1 Chi è in possesso del diploma cantonale di podologo e al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento esercita l’attività, può continuare a svolgerla sotto la propria responsabilità professionale unicamente su pazienti che non appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.

2 Chi, oltre al diploma cantonale, è in possesso dell’attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal CPS in collaborazione con l’UPSI può continuare a esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche su pazienti che appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Pubblicato nel BU 2025 , 276.