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Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista

Preambolo

Regolamento

concernente l’esercizio della professione di estetista

(del 5 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Definizione

Art. 1

L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

  1. drenaggio linfatico a fini estetici;
  2. epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
  3. estrazione dei grani di miglio;
  4. trucco permanente, semi-permanente e simili; [1]
  5. microblading; [2]
  6. microneedling ; [3]
  7. utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni). [4] Qualifiche professionali:
  8. estetista diplomato/a (maestria)

Art. 2

Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi: a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC d) trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente d) trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente [6] g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente [6] Autorizzazione

Art. 3

L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento. Domanda di autorizzazione

Art. 4

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: art. 2 a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’ ;

  1. estratto del casellario giudiziale;
  2. certificato medico di idoneità psico-fisica;
  3. per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni. Locali

Art. 5

Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico. Istituto di estetista

Art. 6

Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità. Denominazione

Art. 7

All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile. Norma transitoria

Art. 8

L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

Art. 8a

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018. art. 1 2 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’ lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente. [9] Entrata in vigore

Art. 9

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [10] Pubblicato nel BU 1995 , 328. [1] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292. [2] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292. [3] Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292. [4] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419. [5] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292. [6] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419. [7] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292. [8] Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292. [9] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419. [10] Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.