La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derr ate alimentari e gli oggetti d' uso (LDerr). Autorità competente
824.100
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Preambolo
Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate
alimentari e sugli oggetti d’ uso
(del 30 settembre 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
- vista la Legge federale sulle derr ate alimentari e gli oggetti d' uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;
- visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,
decreta:
Scopo
Art. 1
Art. 2
Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d' esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate. Procedura di ricorso
Art. 3
Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo. Abrogazioni
Art. 4
Con la sua entrata in vigore la presen te legge abroga la legge per l' esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943. Entrata in vigore
Art. 5
Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consigl io di Stato fissa la data dell' entrata in vigore della legge. [1] Pubblicato nel BU 1996 , 383. [1] Ent rata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.