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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

Preambolo

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014,

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità:

  1. è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;
  2. nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;
  3. esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità. Organi di esecuzione

Art. 2

Gli organi di esecuzione sono:

  1. il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;
  2. il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari. Delega di competenze

Art. 3

Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.

Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale. Chimico cantonale

Art. 4

Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.

Il Laboratorio cantonale è composto da:

  1. l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e
  2. il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni. Ispettorato

Art. 5

L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

  1. svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);
  2. effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;
  3. effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva. art. 8 2 La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’ cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato. [1] Laboratorio

Art. 6

Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

  1. effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr;
  2. esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;
  3. può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;
  4. i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025. Veterinario cantonale

Art. 7

Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali. Emolumenti

Art. 8

Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:

  1. il controllo che porta a una contestazione;
  2. la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
  3. il controllo successivo di un’azienda;
  4. l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);
  5. il controllo degli animali da macello e delle carni;
  6. il controllo di un laboratorio di sezionamento;
  7. le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
  8. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;
  9. le altre analisi. Autorità di ricorso

Art. 9

Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione. Contravvenzioni

Art. 10

Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico. Abrogazione

Art. 11

È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997. Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017. Pubblicato nel BU 2017 , 69. Allegato [2] art. 8 Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’ cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni) Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni) A Imprese industriali A Imprese industriali A4 Produzione di oggetti d’uso A4 Produzione di oggetti d’uso A401 Cosmetici: produzione (materie prime)

A401 Cosmetici: produzione (materie prime)

A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione

A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione

A403 Tessili: produzione

A403 Tessili: produzione

A404 Tessili: lavorazione/trasformazione

A404 Tessili: lavorazione/trasformazione

A405 Oggetti d’uso: produzione

A405 Oggetti d’uso: produzione

A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione)

A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione)

A407 Giocattoli: produzione (materie prime)

A407 Giocattoli: produzione (materie prime)

A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione

A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione

A409 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione

A409 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione

A410 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione

A410 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione

C Imprese di distribuzione C Imprese di distribuzione C5 Commercio di oggetti d’uso C5 Commercio di oggetti d’uso C502 Cosmetici: importazione

C502 Cosmetici: importazione

C503 Tessili: importazione

C503 Tessili: importazione

C504 Oggetti d’uso: importazione

C504 Oggetti d’uso: importazione

C505 Giocattoli: importazione

C505 Giocattoli: importazione

C506 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione

C506 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione

F Piscine e docce accessibili al pubblico F Piscine e docce accessibili al pubblico F1 Piscine coperte

F1 Piscine coperte

F2 Piscine all’aperto

F2 Piscine all’aperto

F4 Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2

F4 Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2

[1] Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180. [2] Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.