Lexipedia

826.110

Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

Preambolo

Regolamento

sull’ eliminazione dei rifiuti di origine animale

(dell’ 11 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 17 vis to l’

cpv. 3 d ella Legge di applicazione all’ Or dinanza federale concernente l’ eliminazione dei r ifiuti di origine animale dell’ 8 marzo 1995 (LAOERA),

decreta:

Competenze

Art. 1

Competente per l’ applicazione della legislazione federale e cantonale concer nente l’ eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi. Notifica di infrazioni

Art. 2

La ditta mandataria del servizio di rac colta è tenuta a segnalare all’ Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale. art. 5 2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funziona ri chiamati a collaborare nell’ esecuzion e della legislazione secondo l’ LAOERA. Entrata in vigore

Art. 3

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2] Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45. [1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339. [2] Entra ta in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.