Competente per l’ applicazione della legislazione federale e cantonale concer nente l’ eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi. Notifica di infrazioni
826.110
Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
Preambolo
Regolamento
sull’ eliminazione dei rifiuti di origine animale
(dell’ 11 febbraio 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
art. 17 vis to l’
cpv. 3 d ella Legge di applicazione all’ Or dinanza federale concernente l’ eliminazione dei r ifiuti di origine animale dell’ 8 marzo 1995 (LAOERA),
decreta:
Competenze
Art. 1
Art. 2
La ditta mandataria del servizio di rac colta è tenuta a segnalare all’ Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale. art. 5 2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funziona ri chiamati a collaborare nell’ esecuzion e della legislazione secondo l’ LAOERA. Entrata in vigore
Art. 3
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2] Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45. [1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339. [2] Entra ta in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.