Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi. Campo di applicazione
831.200
Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri
Preambolo
Decreto legislativo
concernente la limitazione degli orari di apertura
delle stazioni di distribuzione e di vendita dei
carburanti nel Sottoceneri
(del 16 marzo 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 30 novembre 1993 n. 4192 del Consiglio di Stato e il rapporto 4 marzo 1994 n. 4192 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,
richiamati:
art. 11 - la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), segnatamente gli
e 65;
art. 2 - l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt), segnatamente gli
cpv. 5, 32 e 33;
- l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) . [1]
decreta:
Scopo
Art. 1
Art. 2
Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il Dipartimento del territorio. Orari di apertura nei giorni feriali
Art. 3
Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere entro le ore 19.00. Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali
Art. 4
La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono chiuse. Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti: - S. Giuseppe (19 marzo); - Ascensione; - Corpus Domini; - S. Pietro e Paolo (29 giugno); - Primo agosto; - S. Stefano (26 dicembre). Distributori automatici
Art. 5
Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili:
- a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide; art. 9 b) ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’ Deroghe
Art. 6
Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. [2] Sospensione
Art. 7
Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto. Penalità
Art. 8
I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000. -- . Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. Disposizioni transitorie
Art. 9
L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore del presente decreto. Entrata in vigore
Art. 10
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994. Pubblicato nel BU 1994 , 128. [1] Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341. [2] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39. [3] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.