1 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS) in generale:
a) prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
b) fornisce ai Comuni, all’Azienda cantonale dei rifiuti (di seguito Azienda) e alle altre autorità e enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.
2 La SPAAS è in particolare l’autorità competente a:
a) allestire il resoconto dei rifiuti, degli impianti per i rifiuti e il rapporto sull’esercizio delle discariche (art. 6 cpv. 1 e 3 OPSR) e a trasmetterli all’Autorità federale;
b) rilasciare, mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione giusta la legge edilizia cantonale, l’autorizzazione di realizzazione delle discariche ai sensi dell’art. 39 OPSR;
c) ordinare l’adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli impianti per i rifiuti (art. 28 cpv. 2 OPSR);
d) approvare i regolamenti operativi per gli impianti per i rifiuti in cui vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPSR.
e) emanare le autorizzazioni di cui agli art. 23, 30 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. b, all’allegato 4 cifre 1.2 e 2.3, e all’allegato 5 cifra 5.3 OPSR.
c) Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati