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Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento

atmosferico acuto

(del 23 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

art. 11 – gli

cpv. 3 e 65 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983;

art. 4 – l’

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;

art. 3 – l’

cpv. 6 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;

art. 104 – l’

cpv. 1 dell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;

art. 2 – l’

cpv. 1 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;

art. 26 – l’

cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999;

art. 18a – l’

della legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994;

– la decisione della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) del 21 settembre 2006;

decreta:

Scopo

Art. 1

Questo decreto regola l’adozione di provvedimenti adeguati, validi per tutto il territorio cantonale o per una parte di esso, quando l’inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da mettere in pericolo la salute della popolazione e l’ambiente. Provvedimenti

Art. 2

Possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. informazione e raccomandazioni alla popolazione;
  2. misure di carattere ambientale:

. divieto assoluto di fuochi all’aperto;

. fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi;

. divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);

. divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari;

  1. restrizioni al traffico motorizzato:

. limitazione della velocità generalizzata su autostrade e semiautostrade a 80 km/h;

. divieto di sorpasso per i veicoli pesanti su autostrade e semiautostrade;

. divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali. Informazione e raccomandazioni alla popolazione

Art. 3

Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti), rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria.

Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione :

  1. in caso di smog invernale: la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 75 microgrammi per metro cubo;
  2. in caso di smog estivo: la concentrazione media oraria di ozono eccede 180 microgrammi per metro cubo. art. 4 3 L’adozione dei provvedimenti giusta gli , 5 e 6 è accompagnata da una capillare informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al pubblico. Misure di carattere ambientale in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 4

Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l’aria:

  1. divieto assoluto di fuochi all’aperto;
  2. fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.

Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare:

  1. il divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
  2. il divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari. Restrizioni al traffico motorizzato
  3. in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 5

In presenza della situazione descritta all’art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina :

  1. la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
  2. il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.

  1. in caso di smog fotochimico estivo (ozono)

Art. 6

Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante tre ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina:

  1. la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
  2. il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti. Entrata in vigore e durata dei provvedimenti

Art. 7

Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.

La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando:

  1. in caso di smog invernale: la soglia di 75 microgrammi per metro cubo come media giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata;
  2. in caso di smog fotochimico estivo: la soglia di 240 microgrammi per metro cubo per l’ozono non è più superata.

In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.

Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione. Eccezioni per il traffico motorizzato

Art. 8

Le restrizioni di cui all’art. 2 lett. c) cifra 1 e 2 non si applicano ai veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta). Delimitazione delle aree soggette ai provvedimenti

Art. 9

I provvedimenti possono interessare tutto il territorio cantonale, come solo una parte, a dipendenza della situazione dell’inquinamento atmosferico. Il DT delimita le aree interessate dai provvedimenti. Trasporto pubblico

Art. 10

Per tutta la durata delle restrizioni alla circolazione di cui all’art. 2 lett. c) cifra 3 l’uso del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto. Collaborazione e vigilanza

Art. 11

Nell’adempimento dei compiti stabiliti da questo decreto, la polizia cantonale opera con il supporto delle polizie comunali.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle restrizioni al traffico motorizzato è esercitata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali, coadiuvate dal Corpo delle guardie di confine.

Il DT, con la collaborazione dei Municipi, vigila sulla corretta applicazione di tutti gli altri provvedimenti. Disposizioni penali

Art. 12

Le contravvenzioni a questo decreto sono punite conformemente ai disposti previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente e dai relativi regolamenti.

Le contravvenzioni alle restrizioni al traffico motorizzato sono punite sulla base della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante. Abrogazione

Art. 13

Il decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 30 gennaio 2007 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 14

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 20 16 , 475 . [1] Entrata in vigore: 25 novembre 2016 - BU 2016, 475.