Lexipedia

835.110

Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura

Preambolo

Regolamento

sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura

del 7 aprile 1998 (stato 30 gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Dipartimenti competenti

Art. 1

L’applicazione della legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi è affidata:

  1. al Dipartimento delle finanze e dell’economia, per le questioni generali legate all’applicazione della legge e quelle specifiche attinenti alla lotta contro gli incendi; art. 25 b) al Dipartimento del territorio per le questioni attinenti alla lotta contro gli inquinamenti, agli interventi in caso di incidente chimico, nonché alla lotta contro gli incendi di bosco, ad eccezione della procedura di recupero delle spese di spegnimento di quest’ultimi, affidata ai servizi di cui all’ del presente regolamento. [1] Commissione consultiva

Art. 2

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è assistito nell’esecuzione dei compiti che la legge gli affida da una Commissione consultiva composta da 7 membri. Ne fanno parte: - 2 rappresentanti della Federazione Pompieri Ticino , [2] - 2 rappresentanti dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni, - 1 rappresentante della Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua, - 1 rappresentante della Sezione forestale, - 1 rappresentante del Dipartimento delle finanze e dell’economia, che funge da Presidente.

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni e la Federazione Pompieri Ticino [3] propongono al Consiglio di Stato i propri rappresentanti.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni. Capitolo II Misure di prevenzione Principio

Art. 3

I Comuni vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e di controllo relative agli incendi previste dalla legge, dal regolamento e dalle direttive emanate dai Dipartimenti competenti. Fuochi all’aperto

Art. 4

In caso di divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto, le indicazioni trasmesse per radio e televisione dall’Osservatorio meteorologico di Locarno-Monti su indicazione della Sezione forestale sono vincolanti. Articoli pirotecnici

Art. 4a

È vietato l’impiego di qualsiasi articolo pirotecnico, compresi quelli delle categorie da F1 a F4, T1, T2, P1 e P2 secondo l’ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (OEspl), all’interno di locali pubblici e aperti al pubblico. Capitolo III Organizzazione di corpi pompieri Competenza

Art. 5

La ratifica dell’istituzione, la classificazione e lo scioglimento dei corpi pompieri è decisa dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere della Federazione Pompieri Ticino [5] . Il Dipartimento dispone di facoltà autonoma di proposta.

La competenza in materia di multe e in materia di ricorso sulle decisioni di recupero delle spese di intervento prese dagli uffici cantonali sono di competenza del Consiglio di Stato. Strutture

  1. Categorie

Art. 6

L’organizzazione, l’organico e i quadri attribuiti ai corpi pompieri sono differenziati nelle categorie seguenti: - A: Centro di soccorso cantonali (FSP Categorie 5-6) - B: Centro di soccorso regionali (FSP Categoria 4) - C: Corpi di supporto locale (FSP Categoria 1-2-3) e Corpi Pompieri di montagna - D: Corpi aziendali.

  1. Definizione

Art. 7

Ritenuto il principio della massima complementarietà e della differenziazione degli equipaggiamenti qualora situazioni geografiche o rischi particolari lo giustifichino, i corpi pompieri sono classificati ed organizzati nelle seguenti quattro categorie:

  1. Categoria A (centri di soccorso cantonale) Corpo con sistema di allarme e di mobilitazione permanente e dotazione di uomini e mezzi che permettono più interventi simultanei. Garantisce il coordinamento dell’organizzazione di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti, i danni della natura e i compiti speciali in un comprensorio di ampia dispersione regionale e assicura i collegamenti operativi con le strutture della Polizia cantonale, con i Distaccamenti d’intervento in caso di catastrofe della PCi e con ogni altra struttura di soccorso attiva nel comprensorio. I militi esonerati dal servizio nella protezione civile ed attribuiti ai corpi pompieri sono riuniti in distaccamenti di supporto, attribuiti ai Centro di soccorso cantonali della Federazione Pompieri Ticino [6] e gestiti in collaborazione con le organizzazioni regionali di protezione civile corrispondenti.
  2. Categoria B (Centri di soccorso regionale) Corpo con sistema di allarme e di mobilitazione e dotazione di uomini e mezzi che permettono interventi rapidi di primo soccorso con almeno cinque militi. Garantisce il coordinamento dell’organizzazione di lotta contro gli incendi, danni della natura ed eventuali compiti delegati in un comprensorio regionale limitato e assicura i collegamenti operativi con le strutture locali di soccorso attive nel comprensorio.
  3. Categoria C (Corpi di supporto locale o di montagna) Corpo dotato di uomini e mezzi che permettono interventi di prima necessità a livello locale, con squadre di intervento subordinate ed operative principalmente a supporto dei centri di soccorso cantonali e regionali. In regioni con elevato rischio di incendi di bosco, taluni di questi corpi sono costituiti e organizzati quali corpi pompieri di montagna, equipaggiati in modo differenziato in base alle esigenze della zona, e operano esclusivamente nella lotta contro gli incendi di bosco nel comprensorio attribuito.
  4. Categoria D (Corpi aziendali) Corpo dotato di uomini e mezzi che permettono interventi di prima necessità a livello aziendale, con squadre di intervento subordinate ed operative principalmente a supporto dei centri di soccorso cantonali e regionali.
  5. Comprensorio Il Consiglio di Stato, con decreto esecutivo, stabilisce secondo le necessità il comprensorio d’intervento dei corpi pompieri. I comprensori possono mutare nel tempo.
  6. Organico e quadri

Art. 8

Le categorie e le sezioni sono così composte:

Categoria A (Centro di soccorso cantonale)

  1. Organico:

-150 militi

  1. Quadri e militi: – un comandante – un vicecomandante – un ufficiale chimico del Centro di soccorso chimico – un ufficiale specialista – un ufficiale capo dell’istruzione – un ufficiale ogni 20 militi – un ufficiale quartiermastro – sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi

bis Sezione categoria A

  1. Organico:

-30 militi:

  1. Quadri e militi: – un capo sezione – sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi

Categoria B (Centro di soccorso regionale)

  1. Organico:

-50 militi

  1. Quadri e militi: un comandante un vicecomandante sottoufficiali superiori, sottoufficiali e appuntati e militi

bis Sezione categoria B

  1. Organico:

-30 militi

  1. Quadri e militi: – un capo sezione – sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi

Categoria C (Corpo pompieri di supporto locale)

  1. Organico:

-40 militi

  1. Quadri e militi: – un comandante – un vicecomandante – sottoufficiali superiori, sottoufficiali e appuntati e militi

bis Sezione categoria C

  1. Organico:

-25 militi

  1. Quadri e militi: – un capo sezione – sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi

Categoria Cm (Corpo pompieri di montagna regionali)

  1. Organico:

-40 militi

  1. Quadri e militi: – un comandante – un vicecomandante – sottoufficiali superiori, sottoufficiali e appuntati e militi

bis Sezione categoria Cm

  1. Organico:

-25 militi

  1. Quadri e militi: – un capo sezione – sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e militi

Categoria D (Corpo pompieri aziendale) Organico: l’organizzazione e l’organico sono stabiliti secondo specifiche situazioni aziendali e sentito il preavviso delle istanze cantonali preposte per i pompieri.

L’organico dell’intero corpo pompieri cantonale come pure l’attribuzione dei rispettivi gradi di funzione sono definiti nel documento «Nuova definizione dei gradi di funzione nei corpi pompieri della Federazione Pompieri Ticino [8] ».

L’istruzione per l’acquisizione dei gradi è regolata nel documento «Direttive permanenti per la formazione dei pompieri ticinesi» e dal relativo quadro legislativo. Gradi

Art. 8a

I gradi ufficialmente riconosciuti nei pompieri ticinesi sono i seguenti (grado, abbreviazione, funzione): – tenente colonnello, ten col , comandante nei corpi pompieri (CP) cat. A; – maggiore, magg , vicecomandante nei CP cat. A; – capitano, cap , ufficiale capo servizio nei CP cat. A (2 nei centri di soccorso e 3 nei centri di soccorso chimici: ufficiale tecnico SPR o specialista tecnico, capo dell’istruzione, uff chimico); – primo tenente, Iten , comandante nei CP cat. B (1 per CP), capo sezione nei CP cat. A (1 ogni 20 militi); – tenente, ten , comandante nei CP cat. C urbani e montagna (1 per CP), vicecomandante nei CP cat. B (1 per CP), ufficiale di picchetto e sostituto capo sezione nei CP cat. A (1 ogni Iten), o capo sezione pompieri di montagna nei CP cat. A (1 per sezione); – quartier mastro, qm , ufficiale con il grado di tenente che svolge compiti amministrativi/contabili nei CP cat. A (1 per CP), se non fur; – aiutante, aiut , sottoufficiale superiore nei CP cat. A che può svolgere la funzione di ufficiale di picchetto (1 per CP) e vicecomandante nei CP cat. C urbani e montagna (1 per CP); – sergente maggiore, sgtm , di principio nei CP cat. A e B (1 per CP) si occupa della gestione del materiale; – furiere, fur , svolge compiti amministrativi/contabili nei CP cat. A, B, C e Cm (1 per CP), nei CP cat. A può essere sostituito dal quartier mastro (1 per CP); – sergente capo, sgtc , sergente di provata esperienza che può svolgere la funzione di capo intervento, capo sezione nei CP cat. B (1 per sez. di 20 militi), sottoufficiale nei CP cat. A (1 ogni 20 militi); – sergente, sgt , capo sezione nei CP cat. C urbani e montagna (1 ogni 10 militi), sostituto capo sezione nei CP cat. B (1 ogni sgtc), sottoufficiale nei CP cat. A (2 ogni sgtc); – caporale, cpl , capo gruppo nei CP cat. A, B, C urbani e montagna (1 ogni 8 militi); – appuntato capo, appc , appuntato formato come capo gruppo che può svolgere la funzione di sottoufficiale nei CP cat. A, B, C urbani e montagna (1 ogni 2 cpl); – appuntato, app , pompiere particolarmente meritevole e di provata esperienza o milite previsto per essere formato come capo gruppo (il numero totale non può superare quello dei cpl). Nomine e dimissioni

Art. 9

La ratifica della nomina nei corpi pompieri è di competenza della Divisione delle risorse. Essa avviene su proposta dei Municipi sede dei singoli corpi ed è subordinata alla frequentazione dei corsi d’istruzione previsti dal piano di formazione stabilito dalla Federazione Pompieri Ticino [10] e ratificato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.

La ratifica del reclutamento può essere revocata in caso di mancato assolvimento della scuola reclute entro un termine di tre anni dal reclutamento stesso.

Le dimissioni e le destituzioni devono essere segnalate all’Ufficio della difesa contro gli incendi. Contro la decisione di destituzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. [11]

Il grado di appuntato può essere conferito ai pompieri particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può essere superiore a quello dei sottufficiali. Limiti di età

Art. 10

Possono far parte dei corpi pompieri uomini e donne a partire dai 18 anni fino ai 60 anni di età, idonei al servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia.

Il Comune, sentito il parere del Comandante, può mantenere in servizio oltre i 60 anni di età e fino all’età di pensionamento, militi con funzioni particolari (ufficiali, istruttori, autisti, specialisti) e militi portatori di apparecchi per la protezione della respirazione, dopo una valutazione medica individualizzata nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni vigenti in materia. Criteri di idoneità

Art. 11

A partire dai 50 anni, i militi devono venire sottoposti ad una visita medica di controllo, secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia, che attesti l’idoneità a svolgere il servizio nei corpi pompieri.

Il Comandante può ordinare in ogni tempo una visita di controllo indipendentemente dall’età e dalla funzione del milite.

Sono riservate le disposizioni particolari emanate dall’Ufficio della difesa contro gli incendi per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione. Specialisti tecnici

Art. 12

I Dipartimenti competenti assicurano ai singoli corpi pompieri la collaborazione di specialisti per l’istruzione e gli interventi che richiedono conoscenze particolari (idrocarburi, inquinamenti, incendi di bosco, impiego di elicotteri, sostanze chimiche o tossiche). Unità intervento tecnico

Art. 12a

Possono essere istituite all’interno dei corpi pompieri urbani delle unità di intervento specialistiche per il soccorso tecnico (UIT). Le stesse sono chiamate a far fronte alle richieste di salvataggio dovute a sinistri che minacciano la vita delle persone.

I militi incorporati nell’UIT seguono una formazione specifica elaborata dalla Federazione Pompieri Ticino.

I costi in ambito UIT per la formazione, l’equipaggiamento e il relativo materiale specialistico sono a carico del Fondo incendi. Ispezioni

Art. 13

I Dipartimenti competenti possono ispezionare i corpi pompieri per il tramite di loro delegati, accertando il grado d’istruzione, di prontezza e di efficacia e controllando lo stato di manutenzione delle attrezzature e dell’equipaggiamento. Comando e regole d’intervento

Art. 14

Il responsabile del Comando in caso di intervento è il Comandante del corpo del luogo del sinistro o un suo sostituto designato; il personale specializzato funge da consulente del Comandante.

In caso d’intervento di più corpi pompieri il comando è assunto dall’Ufficiale responsabile del Centro di categoria superiore, rispettivamente, in caso di incidente chimico, dall’Ufficiale specialista del Centro di soccorso chimico. Capitolo IV Istruzione Istruzione

  1. Piano di formazione

Art. 15

La Divisione delle risorse approva: - il programma annuale di formazione elaborato sulla base del concetto di istruzione della Federazione Pompieri Ticino [15] ; - il programma annuale delle esercitazioni dei singoli corpi pompieri, allestito dai singoli comandanti tenuto conto delle direttive emanate dall’Ufficio della difesa contro gli incendi.

I Dipartimenti competenti organizzano, con il concorso degli ufficiali dei centri di soccorso e di specialisti, i corsi di formazione e di istruzione.

I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri, della Federazione Pompieri Ticino [16] e a quelle del Dipartimento del territorio in materia di idrocarburi, sostanze chimiche e tossiche.

Al milite riconosciuto quale istruttore federale dalla Federazione Svizzera dei Pompieri può essere attribuito il grado di ufficiale quando esplica la funzione di istruttore in corsi regionali e cantonali e quale partecipante ai corsi federali.

I pompieri attivi in corpi di supporto locale con specializzazione aziendale sono istruiti con il concorso dei Centri di soccorso cantonali, delle Associazioni professionali e degli Enti interessati.

  1. Esercitazioni

Art. 16

I Comandanti organizzano le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il corpo.

I Comandanti dei centri di soccorso cantonali prevedono e organizzano esercitazioni combinate con gli altri corpi pompieri e con le altre organizzazioni di soccorso attive nel rispettivo comprensorio. Capitolo V Equipaggiamento e infrastrutture Equipaggiamento e materiale

  1. Acquisto e proprietà

Art. 17

La scelta e l’acquisto dell’equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli atti a garantire l’esecuzione dei compiti previsti dalla legge e da contratti di prestazione specifici è effettuata dai Dipartimenti competenti.

L’equipaggiamento, il materiale, le attrezzature e i veicoli acquistati dallo Stato sono di proprietà di quest’ultimo, che non li può alienare che per scopi legati all’esercizio di attività pompieristica nel Cantone o in caso di messa fuori servizio.

L’utilizzazione dell’equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli per scopi estranei al servizio pompieri è vietata. I Dipartimenti competenti decidono le deroghe, in casi motivati.

  1. Manutenzione

Art. 18

I Comuni, per il tramite dei loro corpi pompieri e di specialisti da loro designati, sono responsabili, della costante manutenzione dell’equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli, che deve essere sempre in perfetto stato di servizio.

Gli oneri di manutenzione ordinaria sono a carico dei Comuni. Eventuali contributi forfetari sono stabiliti dai Dipartimenti competenti.

In caso di inadempienza, i Dipartimenti competenti possono far eseguire la manutenzione necessaria a spese del corpo e trasmettere in questo caso rapporto scritto al Municipio. L’incuria del materiale costituisce violazione dei doveri di servizio del Comandante del corpo.

In caso di danni dovuti a negligenza grave o ad incuria, come pure in caso di danni dovuti alle forze della natura o agli incendi nei depositi o nei luoghi di stazionamento, i Comuni provvedono, a proprie spese, alla rimessa in servizio o alla sostituzione del materiale, delle attrezzature e dei veicoli. E’ riservata la loro facoltà di recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

  1. Custodia

Art. 19

Il corpo è responsabile della custodia dell’equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli affidati. I Comuni realizzano a questo scopo le necessarie infrastrutture.

La messa a disposizione di attrezzature e veicoli è subordinata alla disponibilità di adeguate infrastrutture per la loro custodia.

  1. Materiale e impianti di terzi

Art. 20

I proprietari di materiale e attrezzature speciali, di fonti d’acqua quali piscine o acquedotti privati, di veicoli particolari sono obbligati a metterli a disposizione dei corpi pompieri quando le esigenze lo giustificano.

Le spese di consumo per il materiale impiegato e quelle per l’uso di attrezzature impianti e veicoli e il risarcimento di eventuali danni sono a carico dei Dipartimenti competenti e vengono conteggiati nelle spese di intervento.

  1. Equipaggiamento, materiale, attrezzature e veicoli comunali

Art. 21

Il Comune, con l’accordo dei Dipartimenti competenti e sentita la Federazione Pompieri Ticino [18] , può dotare il corpo pompieri di equipaggiamento, materiale e veicoli supplementari. La proprietà resta del Comune che si assume ogni onere e responsabilità derivanti dalla manutenzione e dall’uso.

I corpi pompieri non possono derogare alle competenze e ai compiti definiti per la rispettiva categoria tramite l’acquisizione in forma privata, comunale o regionale di materiale, equipaggiamento e di mezzi non contemplati nella propria dotazione standard per l’esecuzione dei compiti di legge.

  1. Elicotteri

Art. 22

Il Dipartimento del territorio stipula le convenzioni necessarie con l’esercito e con le compagnie private di elicotteri ed emana le necessarie direttive tecniche per disciplinare l’uso di elicotteri nella lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura.

  1. Rete idrica e idranti

Art. 23

I comuni devono predisporre, sul proprio territorio, un’adeguata rete di idranti e di captazioni d’acqua nonché di riserve d’acqua, secondo le direttive dei Dipartimenti competenti. Capitolo VI Finanziamento Finanziamento

  1. Principio

Art. 24

I costi per l’esecuzione dei compiti previsti dalla legge e dal regolamento sono a carico dello Stato.

Lo Stato garantisce inoltre gli oneri relativi agli interventi richiesti nell’ambito degli interventi retti dalla legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007, riservata la facoltà di recupero delle spese. [19]

Lo Stato rimborsa integralmente ai singoli corpi pompieri i costi relativi agli interventi di lotta contro gli incendi di bosco e in caso di inquinamenti e incidenti chimici.

  1. Recupero

Art. 25

I Dipartimenti competenti procedono, nei limiti stabiliti dalla legge, all’allestimento della casistica per la quale è previsto il recupero delle spese. Per le spese derivanti da interventi in caso di inquinamenti da idrocarburi e da sostanze chimiche o tossiche valgono inoltre le disposizioni delle legislazioni speciali. art. 15 2 La procedura di recupero delle spese per lo spegnimento di incendi e per altri interventi di competenza del Dipartimento delle finanze e dell’economia ai sensi dell’ della legge è affidata, fino a fr. 50 000.--, all’Ufficio della difesa contro gli incendi e, oltre fr. 50 000.--, alla Divisione delle risorse.

Eventuali perdite per crediti inesigibili o spese non coperte da terzi sono assunte dallo Stato.

  1. Casi eccezionali

Art. 26

In casi eccezionali, segnatamente in situazioni di stato di necessità o in casi di particolare rigore, in assenza di colpa o di intenzione, il Consiglio di Stato può rinunciare al recupero delle spese di intervento.

  1. Contributi di terzi

Art. 27

I contributi della Confederazione sono incassati dallo Stato e riversati ai Comuni sede dei Corpi pompieri interessati in base al riparto dei compiti fra gli stessi, lo Stato ed eventuali terzi.

  1. Imposte e tasse

Art. 28

I corpi pompieri sono esenti dal pagamento delle imposte cantonali e comunali.

I veicoli in dotazione ai corpi pompieri sono esenti dalla tassa di circolazione. Indennità

Art. 29

Le indennità di intervento e di istruzione per pompieri, specialisti e personale ausiliario sono fissate con speciale decreto esecutivo.

Le indennità di intervento e quelle di istruzione per i corsi previsti dalla pianificazione stabilita o approvata dai Dipartimenti competenti sono a carico dello Stato. Le altre indennità sono a carico dei Comuni. Copertura assicurativa

Art. 30

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia stipula adeguate coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio, di protezione e di assistenza giuridica per gli autisti, di responsabilità civile per i corpi e per i veicoli. Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave.

I premi sono a carico dei Dipartimenti competenti. Capitolo VII Norme finali Norma abrogativa

Art. 31

Il presente regolamento abroga il regolamento sulla polizia del fuoco del 4 luglio 1978. Norme transitorie

Art. 32

I pompieri nati negli anni 1938 e precedenti in servizio al 31 dicembre 1997 possono restare in servizio fino alla fine dell’anno in cui compiono il 62esimo anno di età, riservate le disposizioni dell’articolo 10 e 11 del presente regolamento. art. 6 2 La nuova organizzazione dei corpi pompieri, come prevista dagli , 7 e 8 del presente regolamento è subordinata al preavviso degli Ispettori di zona, della Federazione Pompieri Ticino [21] e della Commissione consultiva del Fondo Incendi e dev’essere attuata entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Entrata in vigore

Art. 33

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 1998. Pubblicato nel BU 1998 , 103. [1] Lett. modificata dal R 5.8.1998; in vigore dal 11.8.1998 - BU 1998, 268. [2] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [3] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [4] Art. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27. [5] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [6] Lett. modificata dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [7] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 386. [8] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [9] Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 386. [10] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [11] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120. [12] Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 1; precedenti modifiche: BU 2017, 136; BU 2021, 97. [13] Art. modificato dal R 17.5.2017; in vigore dal 19.5.2017 - BU 2017, 136. [14] Art. introdotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 23.5.2023 - BU 2023, 176. [15] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [16] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [17] Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 145. [18] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97. [19] Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 23.5.2023 - BU 2023, 176. [20] Art. modificato dal R 5.8.1998; in vigore dal 11.8.1998 - BU 1998, 268. [21] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.