- diaria
I membri del corpo pompieri che partecipano ai corsi di istruzione federali, cantonali e regionali hanno diritto alle seguenti diarie e indennità:
- fr. 335.– ai comandanti dei corsi;
- fr. 267.– agli istruttori federali e cantonali designati, ai partecipanti ai corsi federali, agli ispettori dei corsi cantonali e federali designati dalla FCTCP, agli ispettori di zona designati;
- fr. 216.– ai contabili, ai responsabili del materiale e della logistica;
- fr. 148.– alle reclute pompieri, ai pompieri ed al personale ausiliario;
- fr. 57.– al giorno di supplemento a tutti i partecipanti ai corsi cantonali, regionali che si svolgono nei giorni lavorativi.
Per i corsi di istruzione comunali è riconosciuto un indennizzo forfettario di fr. 148.− applicato sull’effettivo dei membri del corpo pompieri designati per lo svolgimento della specifica formazione interna.
Quando la prestazione è limitata a mezza giornata (almeno 4 ore) la diaria è ridotta della metà.
- altre spese
Per il pranzo e la sussistenza intermedia durante i corsi cantonali e regionali viene riconosciuta un’indennità di fr. 41.– al giorno per partecipante; per i corsi della durata uguale o superiore a 3 giorni un’ulteriore indennità di fr. 21.– per partecipante per la cena o aperitivo di chiusura del corso.
Sono inoltre riconosciute al corpo pompieri, sedi dei corsi, le spese effettive per l’acquisto di piccolo materiale vario, uso attrezzature, uso veicoli, ripristino materiale ecc., necessari per l’istruzione.
- trasferte
Per il rimborso di tutte le altre spese di trasferta, non definite nel presente decreto, sono riconosciute le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011. Interventi