La presente legge dis ci plina l’applicazione della legge federale 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche (in seguito: LLF) e della legge federale 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). TITOLO II Ufficio cantonale di con ci liazione Capitolo primo Istituzione Istituzione e competenze
842.100
Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Preambolo
Legge
sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento
del carattere obbligatorio generale
al contratto collettivo di lavoro
(del 14 marzo 2011)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
art. 20 – richiamata la legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche e visto l’
capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);
– visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 26 gennaio 2011 n. 6228R/6229R della Commissione della legislazione,
decreta:
TITOLO I
Disposizione generale
Scopo della legge
Art. 1
Art. 2
È istituito un uffi ci o cantonale di con ci liazione (UCC) incaricato:
- di prevenire e comporre nei limiti del possibile i conflitti che possono sorgere da contestazioni collettive ci rca le condizioni di lavoro e ci rca l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali sia tra un datore di lavoro e i suoi lavoratori, sia tra asso ci azioni di datori di lavoro e i lavoratori o loro asso ci azioni; art. 356 b) di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro asso ci azioni, da una parte, e asso ci azioni di lavoratori, dall’altra ( e segg. CO); art. 359 c) di redigere contratti normali di lavoro ( e segg. CO);
- di pronun ci are a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.
Dalla competenza dell’UCC sono escluse le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende comunali e cantonali, ad eccezione di quelle che nascono nelle aziende comunali o cantonali tra la loro amministrazione e i lavoratori che non si trovano in un rapporto d’impiego pubblico con essi.
Sono pure escluse dalla competenza dell’UCC le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende federali. Contestazioni collettive
Art. 3
Sono considerate contestazioni collettive ai sensi della presente legge le contestazioni alle quali parte ci pano almeno 5 lavoratori. Nomina e organizzazione
Art. 4
Il presidente e il suo supplente, s cel ti tra i Consiglieri di Stato, i quattro membri permanenti e i quattro supplenti, come pure il segretario, s cel to tra i dipendenti dello Stato, sono nomin ati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, con effetto il 1. luglio dell’anno successivo all’elezione del Governo. Essi sono rieleggibili.
Due assessori vengono s cel ti volta per volta dalle parti interessate, uno per ci ascuna.
I membri permanenti e i rel ati vi supplenti sono s cel ti in pari numero fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori e altresì in pari numero fra rappresentanti del ramo industriale e artigianale e rappresentanti del ramo commer ci ale.
La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.
Il regolamento d’applicazione stabilisce le norme sui requisiti e sui diritti personali dei membri permanenti, degli assessori e dei supplenti, sui casi di decadimento dalla carica, sulle vacanze e sulle supplenze.
Per l’esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le norme della procedura ci vile; la cognizione dei motivi di esclusione e ricusazione spetta al Consiglio di Stato, contro la cui de ci sione è data f aco ltà di ricorso al Tribunale cantonale amministr ati vo. È applicabile la legge di procedura sulle cause amministr ati ve. Dichiarazione di fedeltà
Art. 5
I membri permanenti ed i supplenti assumono la carica con il rilas ci o della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il rel ati vo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio di Stato. Gli assessori e i supplenti straordinari firmano l’attestato davanti all’UCC. Capitolo secondo Procedura Convocazione dell’ufficio
Art. 6
Il presidente convoca l’UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d’ufficio, ogniqualvolta sia sorta o minac ci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
Sono considerate come parti interessate :
- le asso ci azioni di datori di lavoro e le asso ci azioni di lavoratori;
- i singoli datori di lavoro oggetto di una contestazione collettiva da parte dei loro lavoratori o un gruppo di almeno 5 lavoratori che muovono una contestazione collettiva verso il loro datore di lavoro.
Prima di convocare l’UCC e quando lo reputi opportuno, il presidente può convocare le parti per tentare di comporre il conflitto con la sua mediazione; se fallisce in tale tent ati vo, il presidente ci ta le parti.
Le ci tazioni sono trasmesse alle parti per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la comparsa.
Nel caso in cui la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell’istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla ci tazione. Delegati
Art. 7
Ogni parte interessata può nominare uno o più deleg ati per ogni causa. Essi sono incaric ati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all’uffi ci o.
Qualora tale nomina avvenga prima della ci tazione, quest’ultima è inviata in copia anche ai deleg ati . Memoriale scritto
Art. 8
Nell’atto di ci tazione il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell’udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni. Mancata comparsa
Art. 9
La mancata comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla con ci liazione.
L’assente viene condannato, a giudizio dell’UCC, ad una multa dis ci plinare fino a 1000 franchi.
È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni. Udienze
Art. 10
La procedura davanti all’uffi ci o è orale. Essa è semplice e rapida come lo permette la natura del conflitto.
Le udienze sono pubbliche.
Se l’ordine venisse turbato, il presidente può sospendere l’udienza e, se alla sua ripresa l’ordine non potesse ristabilirsi, l’UCC può ordinare, a semplice maggioranza, che essa continui a porte chiuse. Istruzione della causa
Art. 11
Sentite le parti e se ritiene la causa suffi ci entemente istruita l’UCC sottomette alla loro approvazione il progetto di con ci liazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento.
Se invece esso ritiene necessario un complemento d’inchiesta, sospende l’udienza e procede all’assunzione delle info rmazioni del caso, sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l’esame di documenti che siano in rapporto diretto con la causa.
Le parti sono ammesse a presenziare a tutte le fasi dell’inchiesta.
Per proteggere no tiz ie tutelate dalla legge, solo il presidente avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte chiede di mantenere segreti. Egli riferirà all’UCC sui punti che possono interessare la causa. Testimoni e periti
Art. 12
Ai testimoni e ai periti ci t ati davanti all’UCC e che non adempiono l’uffi ci o cui sono chiam ati senza darne suffi ci enti giustificazioni sono applicabili per analogia le sanzioni previste dalla procedura ci vile.
Il giudizio compete all’UCC. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni. Accettazione o rifiuto della proposta di conciliazione
Art. 13
Le parti possono accettare o rifiutare la proposta di con ci liazione seduta stante oppure domandare che venga loro fissato un congruo termine per pronun ci arsi sulla stessa.
Qualora non si pronun ci no entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata. Mancata conciliazione
Art. 14
In caso di mancata con ci liazione l’UCC ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l’UCC a un nuovo esperimento di con ci liazione entro un termine di 15 giorni al più tardi. Tribunale arbitrale
Art. 15
Esauriti gli esperimenti di con ci liazione senza che un accordo abbia potuto essere concluso, l’uffi ci o, se le parti lo domandano, si costituisce in tribunale arbitrale con l’aggiunta di altri due assessori, nomin ati uno per parte, per de ci dere sull’oggetto del conflitto servendosi dell’istruttoria già esperita.
È in f aco ltà dell’UCC, prima di assumere la veste di tribunale arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l’osservanza del lodo.
Sono applicabili il Concordato sull’arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di gius tiz ia il 27 marzo 1969 e il rel ati vo decreto legisl ati vo di adesione del Cantone Ti ci no del 17 febbraio 1971. Promozione dei contratti collettivi
Art. 16
Quando le condizioni lo permettono, l’UCC tenta di mettere d’accordo le parti sulla conclusione di un contratto collettivo in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Se l’accordo è raggiunto, il contratto collettivo viene sottoscritto e pubblicato sul Foglio uffi ci ale a cura dell’UCC. Contratti normali
Art. 17
Se l’accordo sulla conclusione di un progetto di contratto collettivo non può essere raggiunto, l’UCC, se le parti gli conferiscono il mandato di de ci dere in via arbitrale, redige un contratto normale che pre ci si le condizioni di lavoro, dell’arte, del mestiere o del commer ci o in causa.
Tale contratto normale acquista forza esecutiva e viene pubblicato sul Foglio uffi ci ale a cura dell’uffi ci o. Verbale
Art. 18
Delle udienze dell’uffi ci o va tenuto un verbale, i cui contenuti sono fiss ati per regolamento. Pubblicazioni
Art. 19
L’UCC provvede a far pubblicare sul Foglio uffi ci ale:
- le sue proposte avanzate nel quadro delle cause istruite;
- i suoi lodi;
- il rifiuto di una delle parti di prestarsi all’esperimento di con ci liazione, di accettare le proposte dell’uffi ci o o di fornire le garanzie richieste in vista di un lodo ed eventualmente i motivi da essa addotti per tale rifiuto. Gratuità della procedura e indennità
Art. 20
La procedura davanti all’uffi ci o è gratuita tanto nel periodo dell’esperimento con ci li ati vo quanto nel periodo arbitrale.
Ai testimoni ed ai periti ci t ati davanti all’uffi ci o cantonale di con ci liazione vengono corrisposte le indennità previste dalla procedura ci vile.
Al presidente, ai membri, ai supplenti e agli assessori è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. Misure coercitive
Art. 21
Una volta iniziata la procedura di con ci liazione o di arbitrato e sino a compimento della stessa, è vietato alle parti ricorrere a dimostrazione di qualsiasi natura, segnatamente alla sospensione generale o parziale del lavoro (s ci opero, serrata, boicotto, ecc.) o continuare nelle dimostrazioni che avessero preceduto la convocazione dell’UCC.
Le infrazioni sono punibili, con giudizio del Consiglio di Stato, con la multa fino a 50 000 franchi. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Sono riservate le disposizioni del Codice penale che comminano pene più severe. Capitolo terzo Uffici di con ci liazione volontari Principi
Art. 22
Più datori di lavoro e lavoratori di uno stesso ramo economico possono istituire di comune accordo degli uffi ci di con ci liazione volontari, i quali sostituiscono l’UCC per ci ò che li concerne.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli uffi ci di con ci liazione volontari.
Essi sono tuttavia tenuti a dare comunicazione all’UCC di tutti i casi che sono loro sottoposti, come pure dell’esito ottenuto con il loro intervento. art. 6 4 Quando l’esito fosse neg ati vo, l’UCC è tenuto ad attivarsi secondo gli segg. della presente legge. TITOLO III Conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi Competenza
Art. 23
Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l’eventuale abrogazione dell’obbligatorietà generale, sono pronun ci ati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato. Istruzione e sorveglianza
Art. 24
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per:
- l’istruzione delle domande; art. 5 b) la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all’ cpv. 2 LOCCL; art. 6 c) i controlli in conformità dell’ LOCCL;
- la determinazione delle spese e la ripar tiz ione fra le asso ci azioni interessate. Ricorsi
Art. 25
Contro le de ci sioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministr ati vo. TITOLO IV Norma transitoria, abrog ati va e finale Norma transitoria
Art. 26
I membri dell’UCC nomin ati per la prima volta secondo la presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2012.
Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norm ati ve della presente legge. Norma abrogativa
Art. 27
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- il Testo unico dei decreti legisl ati vi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 istituenti l’uffi ci o cantonale di con ci liazione;
- la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008. Entrata in vigore
Art. 28
Trascorsi i termini per l’eser ci zio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino uffi ci ale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 28 della legge che precede, ordina: La legge sull’Ufficio cantonale di concililazione e sul confer i men to del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti ese c utivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011. Pubblicat a nel BU 2011 , 309.