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842.110

Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

Preambolo

Regolamento

sull’Ufficio cantonale di conciliazione

(del 31 maggio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere

obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

Art. 1

Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:

  1. prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;
  2. redige il verbale delle udienze;
  3. cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;
  4. versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;
  5. redige, se del caso, contratti normali di lavoro;
  6. redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali. Requisiti e diritti personali dei membri permanenti, dei supplenti ed assessori

Art. 2

I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.

Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC. La carica di supplente

Art. 3

Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.

La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto. Decadenza dalla carica

Art. 4

Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:

  1. quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;
  2. quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;
  3. quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Nomina in caso di vacanza

Art. 5

Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo. Verbale delle udienze

Art. 6

Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:

  1. la composizione dell’UCC;
  2. la comparsa delle parti;
  3. l’elenco dei mezzi di prova esperiti;
  4. le conclusioni delle parti;
  5. le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;
  6. eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro. Entrata in vigore

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Art. 7

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2011, 338.

Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.