La presente legge dis ci plina l’applicazione della legge federale 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commer ci o (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge federale 20 marzo 1981 sul lavoro a domi ci lio (in seguito: LLD) e delle rel ati ve ordinanze d’esecuzione. Autorità competenti
843.100
Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
Preambolo
Legge
di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
(del 14 marzo 2011)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo della legge
Art. 1
Art. 2
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e le unità amministr ati ve subordinate competenti per l’applicazione della presente legge. Capitolo secondo Norme di applicazione della legge federale sul lavoro Commissione cantonale paritetica del lavoro
Art. 3
Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione rel ati va alla legislazione sul lavoro, tenuto conto, per quanto concerne l’attuazione delle norme d’igiene e salute sul posto di lavoro, dell’indipendenza strategica ed oper ati va che deve essere garantita all’organo d’esecuzione.
Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le asso ci azioni dei datori di lavoro.
La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato. Approvazione piani e permesso d’esercizio art. 7 ( e 8 LL)
Art. 4
Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda deve proporre i piani al Dipartimento.
L’approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a spe ci ali misure protettive.
Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’eser ci zio al Dipartimento prima di iniziare l’attività aziendale. Consulenza in materia di costruzione o trasformazione di aziende
Art. 5
Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei piani e permesso d’eser ci zio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l’igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro nell’ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale. Giorni festivi ufficiali art. 20a ( LL)
Art. 6
Sono giorni festivi uffi ci ali:
- parific ati alle domeniche: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;
- non parific ati alle domeniche: San Giuseppe, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Imm aco lata. Ricorsi
Art. 7
Contro le de ci sioni dell’autorità cantonale competente è data f aco ltà di ricorso al Tribunale cantonale amministr ati vo. art. 56 2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; per i ricorsi contro le de ci sioni pronun ci ate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli e 58 di quest’ultima. [1] De ci sioni e provvedimenti amministrativi
Art. 8
Le de ci sioni e i provvedimenti amministr ati vi previsti dagli art. 50 e 53 della legge federale sono di competenza del Consiglio di Stato. art. 52 2 La de ci sione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato, giusta l’ cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento. Perseguimento penale
Art. 9
Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli art. 59 a 62 della legge federale sono perseguite dal Ministero pubblico. Capitolo terzo Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domi ci lio Competenze
Art. 10
Il Dipartimento: art. 2 a) de ci de d’uffi ci o o su domanda i casi dubbi ( LLD); art. 7 b) de ci de in merito alla concessione di deroghe ( LLD); art. 11 c) procede ai controlli e ad altre attribuzioni ( LLD). art. 15 2 Esso tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all’anno e presenta annualmente il rapporto sull’esecuzione della legge all’autorità federale ( LLD). Perseguimento penale
Art. 11
Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni. Autorità di ricorso
Art. 12
Contro le de ci sioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui de ci sioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministr ati vo. Capitolo quarto Norma abrog ati va e finale Norma abrogativa
Art. 13
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commer ci o del 10 novembre 1998;
- la legge di applicazione alla legge federale sul lavoro a domi ci lio del 20 marzo 1981, del 12 marzo 1984. Entrata in vigore
Art. 14
Trascorsi i termini per l’eser ci zio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino uffi ci ale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 14 della legge che precede, ordina: La legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011. Pubblicat a nel BU 2011 , 314 [1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482 .