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Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

Preambolo

Legge

concernente i giorni festivi uffi ci ali nel Cantone Ti ci no

(del 15 dicembre 2009)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 25 - vista l’inizi ati va parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Lu ci ano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legisl ati vo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l’

della legge cantonale sul lavoro);

- visto il messaggio 25 agosto 2009 n. 6255 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Oltre alle domeniche sono design ati come giorni festivi uffi ci ali i seguenti:

. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Imm aco lata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

Art. 2

È abrogato il decreto legisl ati vo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Art. 3

Trascorsi i termini per l’eser ci zio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino uffi ci ale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicata nel BU 2010 , 46. [1] Entrata in vigore: 9 febbraio 2010.