Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL). Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
843.310
Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Preambolo
Regolamento
della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero [1]
(del 24 settembre 2008)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008, [2]
decreta:
Capitolo primo
Autorità competenti
Dipartimento finanze e economia
Art. 1
Art. 2
L’USML è competente per:
- il coordinamento dei diversi organi di controllo;
- la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL; art. 6 c) la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati ( LDist), i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile; art. 12 d) la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per violazioni dell’ cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6 LDist; [3] art. 13 e) le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari ( LLN); art. 5 f) lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita ( LLDist-LLN ); art. 360a g) i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’ CO;
- l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro;
- la redazione dei rapporti di attività;
- prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva esplicitamente ad altre autorità. Uffi ci o dell’ispettorato del lavoro
Art. 3
L’UIL è competente per:
- i controlli previsti dalla legislazione federale; art. 9 b) la comminazione delle sanzioni previste dagli e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN; [4] art. 12 c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale ( LDist); art. 360a d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’ CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro; [5] art. 1b e) l’adozione delle decisioni di cui all’ cpv. 2 LDist; [6] art. 16 f) la riscossione di emolumenti giusta l’ LLN. [7] Capitolo secondo Commissione tripartita Composizione
Art. 4
La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone. [8]
I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate. Presidenza
Art. 5
La presidenza è decisa dalla commissione.
La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato. Funzionamento
Art. 6
La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi.
Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Organizzazione e procedura Funzionamento
Art. 7
Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.
L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza. Elaborazione dei dati
Art. 8
Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML.
Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale. Emolumenti e tasse di decisione
Art. 9
Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi. [10] art. 2 2 Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi. Indennità degli interlocutori so ci ali
Art. 10
Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori so ci ali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distacc ati , in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiar ati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello spe ci fico settore. Capitolo quarto Disposizioni finali Disposizione finale
Art. 11
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [11] Pubblicato nel BU 2008 , 560. [1] Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500. [2] Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500. [3] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557. [4] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557. [5] Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371. [6] Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500. [7] Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440. [8] Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46. [9] Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385. [10] Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124. [11] Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.