La legge persegue lo scopo di introdurre un salario minimo con l’obiettivo di assicurare un tenore di vita dignitoso. Campo di applicazione
843.600
Legge sul salario minimo
LSM
Preambolo
Legge
sul salario minimo
(LSM) [1]
dell’11 dicembre 2019 (stato 21 aprile 2023)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– richiamata l’iniziativa popolare costituzionale elaborata 9 aprile 2013 «Salviamo il lavoro in Ticino!» approvata dal popolo il 14 giugno 2015;
– visto il messaggio 8 novembre 2017 n. 7452 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 26 novembre 2019 n. 7452R della Commissione gestione e finanze,
decreta:
Scopo della legge
Art. 1
Art. 2
Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone. [2]
Alle disposizioni della legge non può essere derogato a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice.
Il salario minimo lordo legale prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori. Eccezioni
Art. 3
La legge non si applica:
- agli apprendisti e alle apprendiste;
- ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;
- ai giovani e alle giovani alla pari;
- alle persone in stage e in formazione, purché quest’ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;
- alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un’assicurazione sociale e/o dall’assistenza sociale;
- alle persone occupate in un’azienda familiare secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);
- al personale occupato nell’ambito di misure a carattere sociale finanziate dall’ente pubblico;
- al personale occupato in un’azienda agricola secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1);
- ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio. art. 4 2 I rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico sono assoggettati alla presente legge limitatamente all’ Fissazione del salario minimo differenziato