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Legge sul salario minimo

LSM

Preambolo

Legge

sul salario minimo

(LSM) [1]

dell’11 dicembre 2019 (stato 21 aprile 2023)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamata l’iniziativa popolare costituzionale elaborata 9 aprile 2013 «Salviamo il lavoro in Ticino!» approvata dal popolo il 14 giugno 2015;

– visto il messaggio 8 novembre 2017 n. 7452 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 26 novembre 2019 n. 7452R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

Scopo della legge

Art. 1

La legge persegue lo scopo di introdurre un salario minimo con l’obiettivo di assicurare un tenore di vita dignitoso. Campo di applicazione

Art. 2

Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone. [2]

Alle disposizioni della legge non può essere derogato a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice.

Il salario minimo lordo legale prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori. Eccezioni

Art. 3

La legge non si applica:

  1. agli apprendisti e alle apprendiste;
  2. ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;
  3. ai giovani e alle giovani alla pari;
  4. alle persone in stage e in formazione, purché quest’ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;
  5. alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un’assicurazione sociale e/o dall’assistenza sociale;
  6. alle persone occupate in un’azienda familiare secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);
  7. al personale occupato nell’ambito di misure a carattere sociale finanziate dall’ente pubblico;
  8. al personale occupato in un’azienda agricola secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1);
  9. ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio. art. 4 2 I rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico sono assoggettati alla presente legge limitatamente all’ Fissazione del salario minimo differenziato