Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato [1]
Criteri per dis tinguere gli stagisti da altre figure professionali
(art. 3 lett. d LSM)
Un rapporto di lavoro è considerato stage se soddisfa almeno uno dei criteri di cui alla lettera A e otto dei dieci criteri di cui alla lettera B.
A.
A.1 Presenza di un contratto a tre tra un istituto di formazione, lo studente e il datore di lavoro. Lo stage è contemplato nel piano di studio dell’istituto di formazione.
A.2 Lo stage viene svolto nel quadro di un reinserimento professionale o di un nuovo orientamento professionale della durata massima di sei mesi.
A.3 Periodo lavorativo di pre-tirocinio avente durata massima di quattro settimane presso l’azienda in cui verrà svolto l’apprendistato o nella prospettiva di un’assunzione del candidato apprendista. La proroga della durata del pre-tirocinio potrà essere ammessa soltanto sulla scorta di un contratto di apprendistato firmato e potrà protrarsi al massimo fino all’inizio dell’anno scolastico seguente.
A.4 Stage di fine studio al termine di un percorso accademico o per neo diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno. Sono considerati stage i periodi di formazione nell’anno successivo all’ottenimento del diploma.
A.5 Stage richiesto da un istituto di formazione presso il quale lo stagista è iscritto della durata massima prevista dal regolamento dell’istituto di formazione. Questo tipo di stage può essere svolto quale prerequisito per accedere alla formazione o essere integrato nella stessa al fine dell’ottenimento del titolo accademico o del diploma.
A.6 Stage per maggiorenni agli studi durante le vacanze scolastiche. L'età massima dello stagista non deve superare i 25 anni.
B.
B.1 Il datore di lavoro e lo stagista hanno concordato per iscritto gli obiettivi dello stage prima dell’inizio dello stesso.
B.2 All’interno dell’azienda sono identificabili una o più funzioni di riferimento che ipoteticamente al termine dello stage la persona potrebbe svolgere.
B.3 All’interno dell’azienda sono identificabili una o più persone di riferimento che seguono lo stagista nel suo percorso formativo.
B.4 Durante il periodo di stage sono programmati dei colloqui tra lo stagista e la persona di riferimento al fine di verificare le diverse fasi di acquisizione delle conoscenze professionali.
B.5 Alla fine dello stage il datore di lavoro rilascia allo stagista un attestato con gli obiettivi raggiunti ed il dettaglio delle diverse fasi di apprendimento.
B.6 Il lavoro svolto dallo stagista non è ripetitivo e deve permettere allo stesso di acquisire il maggior numero di conoscenze possibili nel lasso di tempo a disposizione.
B.7 L’orario di lavoro è definito tra le parti in funzione degli obiettivi formativi.
B.8 L’attività svolta dallo stagista in azienda non deve avere uno scopo lucrativo per il datore di lavoro.
B.9 Al momento dell’ingaggio dello stagista non è stata garantita l’assunzione.
B.10 All’interno dell’azienda la proporzione tra il numero di stagisti rispetto al personale effettivo è sostenibile rispetto agli obiettivi formativi.
Pubblicato nel BU 2020 , 335.
[1] Allegato modificato dal R 21.8.2024; in vigore dal 23.8.2024 - BU 2024, 195.