Nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati nel regolamento d’applicazione.
I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio erogato dall’AVS per i mezzi ausiliari:
- che figurano nell’allegato dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia del 28 agosto 1978 (OMAV) e
- per cui l’AVS ha erogato un sussidio.
Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate con un intervento chirurgico.
Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo se il mezzo ausiliario non è consegnato dall’AVS, dall’AI o dall’assicurazione malattie.
Gli apparecchi di trattamento e di cura sono dati in prestito solo per le cure a domicilio .
Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e adeguati.
Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia riguardo al rimborso delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come pure di quelle concernenti l’addestramento all’uso di mezzi ausiliari e di apparecchi ausiliari. Accertamenti