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Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026

del 5 gennaio 2026 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) ;

visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);

visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC),

decreta:

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani

Art. 1

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

Art. 2

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi.

Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

Art. 3

Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:

a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;

b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

Importo minimo della prestazione complementare

Art. 4

L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:

a) 6'132.00 franchi per gli adulti;

b) 4'699.20 franchi per i giovani adulti;

c) 1'461.60 franchi per i minorenni.

Letti elettrici

Art. 5

1 I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.

2 L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.

3 In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:

a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;

b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.

Cure dentarie

Art. 6

1 Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:

a) la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;

b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito).

2 Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 7

Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Pubblicato nel BU 2026 , 62.