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Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

Preambolo

Legge

concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie

comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

(del 24 aprile 1990)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 5 visto l’

del decreto legislativo per l’ applicaz ione della legge federale sull’ assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;

visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

L’ on orario minimo del gerente dell’ agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da:

  1. un’ indennità base di fr. 500.-;
  2. un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.

Art. 2

L’ onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde a i Comuni, per la gestione dell’ agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’ onorario minimo.

Art. 3

La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

Art. 4

Trascorsi i termini per l’ eserciz io del referendum e ottenuta l’ approvazione federale, [1] la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990. Pubblicato nel BU 1990 , 311. [1] Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.