Lexipedia

852.100

Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Preambolo

Legge

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

del 29 novembre 2011 (stato 21 novembre 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto l’articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP);

– visto l’articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);

– visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,

decreta:

Autorità di vigilanza

a. In materia di LPP

Art. 1

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).

  1. In materia di fondazioni classiche

Art. 2

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.

  1. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità

Art. 3

Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale. Rimedi giuridici

  1. Istituti di previdenza professionale

Art. 4

Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:

  1. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993;
  2. le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;
  3. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;
  4. il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP.

È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

  1. Fondazioni

Art. 5

Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa. Disposizioni di esecuzione

Art. 6

Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni. Entrata in vigore

Art. 7

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [2] Pubblicata nel BU 2012 , 7. [1] Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278. [2] Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.