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Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie

(del 9 settembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione d ella legge federale sull’assicu razione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e 45 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal)

decreta:

A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014

art. 22p (

LCA Mal e 45 Reg. LCA Mal)

I. Casi valutati e se gnalati

Art. 1

L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e se gnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a:

  1. fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo;
  2. fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i contatti intercorsi con l’assicurato.

È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti. II. Casi di morosità rientrata

Art. 2

Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

È considerato caso di morosità rientrata quello dell’as sicurato che, a seguito dell’in tervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con conseguente ripristino della copertura. III. Casi preavvisati art. 44 ( cpv. 2 Reg. LCAMal)

Art. 3

Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–. IV. Rivaluta zione di casi segnalati art. 39 ( cpv. 2 Reg. LC A Mal)

Art. 4

Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

  1. Richiesta di indennizzo

Art. 5

Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.

  1. Entrata in vigore

Art. 6

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 447.