Preambolo
Decreto esecutivo
che designa l’ istanza deputata a verificare se sono adempiuti
i requisiti per l’ assunzione da parte del Cantone dei costi di cui
art. 41 all’
cpv. 3 LAMal
(del 10 dicembre 2002)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
art. 41 - la Legge federale s ull’ assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994,
cpv. 3, seco ndo il quale «se, per motivi d’ordine medico, l’ assicurato ricorre ai servizi di un osped ale pubblico o sussidiato dall’ ente pubblico, situato fuori dal suo Cantone di domicilio, il Cantone di domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale»,
art. 72 - l’
della Legge di applicaz ione della Legge federale sull’ assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, ove si prescrive che «i l Consiglio di Stato designa l’ istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone»,
ricordato che a seguito degli accordi intervenuti su richiesta dell’ Ente ospedaliero cantonale (EOC), a partire dal 2003 la gestione delle ospedalizzazioni fuori Cantone non sarà più as sicurata dall’ EOC (cfr. Messaggio governativo n. 5177 del 27 novembre 2001);
art. 41 considerato che per motivi di semplificazione della procedura e di razionalità amministrativa è indicato affidare la competenza di verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte del Cantone de i costi di cui all’
cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone e quella di rilasciare la garanzia finanziaria per tutte le ospedalizzazioni fuori Cantone alla medesima istanza;
sentito il Medico cantonale, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità
decreta:
Competenza
Art.
1
L’ Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.
L’ Ufficio è p ure competente a decidere sull’ assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone. Addebitamento
Art.
2
Le spese di partecipaz ione cantonale conseguenti all’applicazione dell’ art. 41 cpv. 3 LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le ospedalizzazioni fuori Cantone». Abrogazione e diritto transitorio
Art.
3
Il presente decreto abroga il D ecreto esecutivo che designa l’ istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.
I ricoveri ospedalieri auto rizzati dall’ Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicemb re 2002 vengono addebitati all’ EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza t ra il contributo assegnato all’ EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’ EOC. Entrata in vigore
Art.
4
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2002 , 455.