Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
Il Cantone può inoltre:
- rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;
- assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.
Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. Regresso