Danno diritto all'indennità i minori ai sensi dell'articolo 2 lettera b LIPGA. Le condizioni dell'articolo 16t LIPG si applicano: art. 16t a) alla situazione precedente l’accoglimento del minore ( cpv. 1 lett. b LIPG); art. 16t b) alla situazione esistente al momento dell'accoglimento del minore ( cpv. 1 lett. c LIPG); art. 16t c) all'accoglimento contemporaneo di più adottandi ( cpv. 4 LIPG); art. 16t d) all'adozione del figliastro ( cpv. 5 LIPG).
In caso di adozione congiunta , se il diritto all’indennità è esercitato da entrambi i genitori per il medesimo giorno, il diritto è riconosciuto al genitore che per primo ha depositato la richiesta. La richiesta è considerata depositata al momento della ricezione del formulario ufficiale presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Se la richiesta è depositata simultaneamente, il diritto spetta, nell'ordine: art. 16t a) al genitore che ha esercitato un'attività lucrativa più a lungo durante il periodo minimo d'assicurazione ( cpv. 1 lett. b LIPG);
- al genitore con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
- Inizio ed estinzione del diritto art. 9 ( LIPGA)