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Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

RLIPGA

Preambolo

Regolamento

della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

(RLIPGA) [1]

del 30 novembre 2016 (stato 22 marzo 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (LIPGA),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Vigilanza

art. 4 (

LIPGA)

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sull’applicazione della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (LIPGA). Allo scopo, esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Capitolo secondo Indennità in caso di adozione

  1. Aventi diritto art. 5 ( LIPGA)

Art. 2

Danno diritto all'indennità i minori ai sensi dell'articolo 2 lettera b LIPGA. Le condizioni dell'articolo 16t LIPG si applicano: art. 16t a) alla situazione precedente l’accoglimento del minore ( cpv. 1 lett. b LIPG); art. 16t b) alla situazione esistente al momento dell'accoglimento del minore ( cpv. 1 lett. c LIPG); art. 16t c) all'accoglimento contemporaneo di più adottandi ( cpv. 4 LIPG); art. 16t d) all'adozione del figliastro ( cpv. 5 LIPG).

In caso di adozione congiunta , se il diritto all’indennità è esercitato da entrambi i genitori per il medesimo giorno, il diritto è riconosciuto al genitore che per primo ha depositato la richiesta. La richiesta è considerata depositata al momento della ricezione del formulario ufficiale presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Se la richiesta è depositata simultaneamente, il diritto spetta, nell'ordine: art. 16t a) al genitore che ha esercitato un'attività lucrativa più a lungo durante il periodo minimo d'assicurazione ( cpv. 1 lett. b LIPG);

  1. al genitore con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
  2. Inizio ed estinzione del diritto art. 9 ( LIPGA)

Art. 3

Per i genitori che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 16t capoverso 1 lettera a LIPG, avendo accolto un minore d’età uguale o superiore ai quattro anni, il diritto all’indennità cantonale inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa. L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto. art. 2 2 In ogni caso, il diritto si estingue quando il minore raggiunge la maggiore età ( lett. b LIPGA). Capitolo terzo Finanziamento

  1. Contributi per il finanziamento
  2. Riscossione art. 19 ( LIPGA)

Art. 4

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fattura i contributi per il finanziamento delle indennità di adozione presso le persone ad essa affiliate e tenute a contribuire unitamente alle persone senza attività lavorativa.

Per le persone senza attività lavorativa l’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato sui contributi AVS pagati dalle stesse. II. Versamento al Fondo di compensazione art. 22 ( LIPGA)

Art. 5

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione i contributi prelevati, nei termini e secondo le modalità definite dall’Istituto delle assicurazioni sociali.

  1. Spese amministrative art. 21 ( LIPGA)

Art. 6

Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui.

Per l’erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo commisurato ai costi effettivi sostenuti.

  1. Riserva di fluttuazione art. 23 ( cpv. 2 LIPGA)

Art. 7

La riserva di fluttuazione corrisponde a un minimo del 20% e a un massimo del 100% delle uscite annue medie per le indennità di adozione.

La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per le indennità di adozione degli ultimi tre anni. Capitolo quarto Disposizione finale Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. Pubblicato nel BU 2016 , 495. [1] Titolo modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81. [2] Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81. [3] Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.