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857.120

Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

Preambolo

Regolamento

delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

(del 14 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sul rilancio dell’ occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997;

richiamate:

- la Legge federale sull’ assicurazione obbligatori a contro la disoccupazione e l’ indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI)

- l’Ordinanza sull’ assicurazione obbligatori a contro la disoccupazione e l’ indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

decreta:

I

Composizione

Art. 1

Sulla base dell’ articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri. Composizione

Art. 2

Sono membri delle commissioni tripartite:

  1. due rappresentanti dell’ autorità del mercato del lavoro cantonale;
  2. due rappresentanti dei datori di lavoro;
  3. due rappresentanti dei lavoratori;
  4. un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo.

La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante del l’ autorità cantonale. II Compiti e competenze Compiti e competenze

Art. 3

Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’ art. 85c LADI quelli previsti dall’ art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’ esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.

Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni. art. 16 3 Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’ cpv. 2 lett. i) LADI.

Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC. III Organizzazione Organizzazione

Art. 4

I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.

Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.

Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

Un rappresentante dell’ autorità cantonale tiene il verbale.

Il segretariato è assicurato dall’ autorità cantonale. IV Rapporto Rapporto

Art. 5

Le commissioni tripartite consegnano annual mente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’ assicurazione contro la disoccupazion e e all’ autorità cantonale un rapporto sulla loro attività. V Segreto d’ ufficio Segreto d’ ufficio

Art. 6

I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.

Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe. VI Indennità Indennità

Art. 7

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.

Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. [1]

Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC. VII Entrata in vigore Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998. Pubblicato nel BU 1998 , 42. [1] Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.