Lexipedia

862.110

Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni

Preambolo

Regolamento

concernente il rinnovo di abitazioni [1]

del 31 gennaio 1979 (stato 5 settembre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978, [2]

decreta:

Competenza

Art. 1

L’applicazione della legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978 è di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento . Condizioni economiche

Art. 2

Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi:

  1. un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.– annui;
  2. una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.–.

I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3’000.– rispettivamente fr. 10’000.– per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.