L’applicazione della legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978 è di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento . Condizioni economiche
862.110
Regolamento concernente il rinnovo di abitazioni
Preambolo
Regolamento
concernente il rinnovo di abitazioni [1]
del 31 gennaio 1979 (stato 5 settembre 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978, [2]
decreta:
Competenza
Art. 1
Art. 2
Possono essere rinnovate con l’aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi:
- un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.– annui;
- una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.–.
I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3’000.– rispettivamente fr. 10’000.– per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.