Il Dipartimento d ella sanità e della socialità , ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale. [4]
In particolare il Dipartimento: - propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio; art. 26 - ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’ dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
- Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento [5]