Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e del presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione), dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio) e dell’Ufficio del Medico cantonale (in seguito UMC). art. 11 2 Esso riconosce i servizi d’assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi d’appoggio che adempiono ai requisiti posti all’ LACD.
Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie