I SACD, i CDT e i CNT devono disporre dei seguenti requisiti strutturali:
- un direttore amministrativo che:
. goda di buona reputazione;
. disponga di una formazione in ambito economico o in gestione del personale di livello terziario o, in caso di diploma estero, di livello Bachelor con almeno 180 crediti (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System o CFU Crediti Formativi Universitari);
. disponga di un’esperienza lavorativa in Svizzera di almeno due anni a tempo pieno in ambito gestionale o amministrativo;
. possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
- un direttore sanitario che:
. goda di buona reputazione;
. presenti un estratto specifico per privati del casellario giudiziale; art. 54 3. sia un operatore sanitario abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale a titolo indipendente o dipendente ai sensi dell’ cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e disponga di una formazione nello specifico settore descritto dalla missione del SACD, del CDT o del CNT;
. disponga di una formazione in gestione sanitaria di livello MAS (Master of Advanced Studies) o, in caso di diploma estero, di una formazione analoga con almeno 60 ECTS/CFU;
. disponga di un’esperienza lavorativa in Svizzera di almeno due anni a tempo pieno in ambito sanitario;
. possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione. Le funzioni di direttore amministrativo e sanitario possono essere assunte contemporaneamente ad altre funzioni operative, ma non possono essere cumulabili;
- una sede professionale stabile e adeguata allo scopo a beneficio del permesso di abitabilità e conforme alla destinazione di zona;
- un locale o un sistema informatico sicuri dove conservare le cartelle sanitarie per la durata prevista dalle normative in vigore secondo quanto precisato nella guida operativa;
- un documento che esplicita: - la missione; - la filosofia delle cure; - la copertura geografica; - gli orari d’apertura; - il tipo di prestazioni erogate; - le fasce d’età prese a carico; - le informazioni da fornire all’utente (diritti del paziente, qualifiche del personale curante, ruolo dei volontari); - l’inventario aggiornato delle apparecchiature medico-tecniche e la conformità della loro manutenzione con l’ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed); - la pianta organica del personale con la relativa formazione; - un piano di formazione e aggiornamento professionale;
- una cartella sanitaria (insieme della documentazione socio-sanitaria) allestita dagli operatori coinvolti nella cura per ogni utente che indichi: - le generalità della persona; - i bisogni di assistenza emersi nella valutazione iniziale; - il piano di cura; - le prestazioni erogate; - l’identità dell’operatore che le ha effettuate; - le date d’inizio e di fine del trattamento; - il mandato medico per le prestazioni erogate;
- le norme d’igiene ambientale e per il personale chiare e regolarmente aggiornate;
- direttive interne adeguate per garantire il coordinamento di specifici interventi socio-sanitari preventivi e/o curativi all’interno dei SACD, dei CDT o dei CNT così come con altri enti o fornitori di prestazioni esterni;
- un piano per la medicina del personale atto a prevenire la trasmissione di malattie tra il personale curante e gli utenti, conforme alle direttive del Medico cantonale;
- le misure necessarie per garantire il rispetto della protezione della sfera personale degli utenti e della protezione dei dati.
- l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui il servizio o il centro non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.
bis Di regola ogni SACD, CDT e CNT deve avere il proprio direttore amministrativo e sanitario, tuttavia, in presenza di giustificati motivi, è possibile che più servizi o centri facciano capo alla stessa persona. Le funzioni di direttore amministrativo e sanitario non sono cumulabili, mentre possono essere assunte contemporaneamente ad altre mansioni presso il servizio o il centro, purché si tratti di mansioni affini a quella svolta come direttore.
. CDT e CNT
I CDT e i CNT devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti strutturali supplementari:
- un accesso a tutti i locali agibile per le persone disabili;
- un guardaroba o armadi separati per utenti e personale;
- un numero di servizi igienici adeguato al numero massimo di utenti che possono essere accolti contemporaneamente (di cui due agibili per le persone disabili) e almeno un servizio igienico separato riservato al personale;
- una doccia agibile per le persone disabili;
- una cucina professionale di dimensioni adeguate (almeno 16m2), locali di supporto e attrezzatura per la preparazione di pasti per il numero massimo di utenti e personale presenti contemporaneamente (se la preparazione dei pasti avviene in sede);
- più locali per attività terapeutiche in comune dalle dimensioni adeguate (almeno 5m2 per utente) incluso l’utilizzo di parti della cucina professionale;
- un giardino terapeutico esterno di dimensioni adeguate (almeno 9m2 per utente) con una superficie minima di 140m2 facilmente accessibile, delimitato nei suoi confini, privo di barriere architettoniche e arredato adeguatamente per lo svolgimento delle attività terapeutiche (percorsi sensoriali, aree di sosta, sistemi di seduta, fioriere/orti, pergolato con tavoli e sedute ecc.);
- un punto infermeria dotato di un punto acqua per l’erogazione di piccole prestazioni infermieristiche;
- un locale amministrativo di dimensioni adeguate (almeno 12m2);
- un deposito per il materiale di consumo e a supporto delle prestazioni adeguato;
- i requisiti strutturali per il rilascio dell’abitabilità per spazi collettivi.
I CDT e i CNT devono inoltre adottare le misure adeguate secondo le norme in vigore per garantire in tutti i locali sia il necessario comfort acustico (per la riduzione del rumore dei carrelli, delle sedie, del calpestio, del brusio di sottofondo ecc.) che quello luminoso (installando luci indirette per evitare zone d’ombra e abbagliamenti, favorendo l’uniformità fra i diversi ambienti, utilizzando colori per definire i contrasti ecc.).
Oltre ai requisiti summenzionati i CDT devono infine disporre di uno o più locali destinati al riposo (“sala riposo”) con una poltrona (almeno 6m2) ogni 10 utenti.
Oltre ai requisiti summenzionati i CNT devono infine disporre di un numero di camere singole (di almeno 10m2) o camere doppie (di almeno 20m2) adeguato al numero di utenti previsti; tali camere sono situate all’interno del centro o all’interno del reparto protetto se si tratta di un centro situato in una struttura sociosanitaria ai sensi della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz).
In considerazione di situazioni particolari l’autorità competente per il rilascio dell’agibilità può eccezionalmente concedere una deroga al rispetto del requisito di cui al cpv. 2 lett. g. III. Requisiti procedurali
. In generale