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Decreto esecutivo concernente la definizione dei comprensori di attività dei servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD)

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente la definizione dei comprensori di attività dei

s ervizi di assistenza e cura a domicilio

(SACD)

(del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli articoli 7 cpv. 2 let t. a), 9 e 41 della legge sull’ assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;

- richiamato il rappor to di pianificazione dell’ assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

decreta:

Comprensori

Art. 1

I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono cos ì composti:

  1. Mendrisiotto

. Comuni del Distretto di Mendrisio;

. Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.

  1. Luganese

. Comune di Lugano;

. Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;

. Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;

. Comuni di Bissone e Muzzano. [1]

  1. Malcantone e Vedeggio

. Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;

. Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;

. Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isone. [2]

  1. Locarnese

. Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;

. Comuni del Distretto di Vallemaggia.

  1. Bellinzonese

. Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isone;

. Comune di Contone.

  1. Tre Valli Comuni dei Distretti di Riv iera, di Blenio e di Leventina. Entrata in vigore

Art. 2

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore [3] . art. 78 2 Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effe tto sospensivo ( LPamm). Pubblicato nel BU 1999 , 269. [1] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigo re dal 5.4.2004 - BU 2004, 161. [2] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; pr ecedente modifica: BU 2000, 17. [3] Entra ta in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.