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Regolamento della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e cura a domicilio

Preambolo

Regolamento

della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge

concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento

delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e cura a domicilio

(del 22 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

sentito il parere della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni

decreta:

Art. 1

Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione consultiva dei Comuni e ne designa il Presidente ed il Segretario.

Sono membri della Commissione: – 3 rappresentanti del Cantone – 4 rappresentanti dei Comuni, membri di un Municipio.

Nell a designazione dei rappresentanti dei Comuni si tiene conto di un’equa distribuzione regionale.

Il Presidente ha la facoltà di convocare la Commissione quando se ne presenti l’opportunità e, a titolo consultivo, di invitare anche altre persone.

Art. 2

La Commissione assume i seguenti compiti:

  1. discutere i parametri alla base dei contributi globali e dei contributi fissi, nell’ottica del razionale utilizzo delle risorse;
  2. esprimersi sull’ammontare dei contributi globali e dei contributi fissi, a livello di aggregati cantonali;
  3. esprimersi circa gli elementi costitutivi del contratto di prestazione.

La Commissione è informata circa l’esito delle trattative e della chiusura dei contratti.

I preavvisi della Commissione sono trasmessi dal Presidente all’istanza decisionale competente.

Art. 3

La Commissione si riunisce su invito del Presidente almeno due volte all’anno. La maggioranza dei membri può chiedere la convocazione della Commissione.

La Commissione può validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 4

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2013 , 435. [1] E ntrata in vigore: 25 ottobre 20 13 - BU 2013, 435.