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Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

legge per i giovani e per le colonie, LGioCo

Preambolo

Legge

sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

(legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)

del 12 giugno 2025 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8471 del 7 agosto 2024,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Per il tramite della presente legge e della definizione di una strategia d’azione, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:

a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d’azione;

b) sviluppare l’autonomia dei giovani favorendo l’acquisizione di competenze e l’assunzione di responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;

c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica;

d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca per l’approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;

e) favorire la messa in rete e la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili.

Campo di applicazione

Art. 2

1 La presente legge disciplina le attività giovanili promosse dal Cantone o da enti senza scopo di lucro in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo e rivolte a persone che risiedono nel Cantone.

2 I destinatari sono:

a) i giovani di età compresa tra i 4 e i 30 anni;

b) i giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e le persone maggiorenni bisognose di particolare cura per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;

c) i gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;

d) le associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all’interno delle stesse ;

e) gli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.

3 Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi:

a) l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;

b) le spese per l’esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.

4 Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, progetti di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali.

5 Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, segnatamente nell’ambito dell’educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del sostegno sociale.

Principi

Art. 3

1 Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell’interesse superiore dei giovani.

2 I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.

3 Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l’inclusione, la solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.

Definizioni

Art. 4

Nella presente legge s’intende per:

a) progetti giovanili : le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti;

b) centri di attività giovanili : gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale;

c) attività di prossimità : le iniziative che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all’ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, di animazione socioculturale e di progettazione individuale o di gruppo;

d) attività di educazione tra pari : le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;

e) attività con mentori : le iniziative di accompagnamento educativo finalizzate a rafforzare le competenze personali dei giovani e a favorire il loro inserimento nella vita sociale;

f) progetti partecipativi : le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;

g) colonie di vacanza : i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scola ­ stiche;

h) centri estivi diurni : le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;

i) progetti generali : le attività d’informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili.

Capitolo secondo

Riconoscimento e finanziamento

Riconoscimento

Art. 5

1 Il Cantone può riconoscere progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni che allestiscono un progetto pedagogico.

2 I requisiti di riconoscimento sono definiti dal regolamento d’applicazione e dalle direttive.

Finanziamento e mezzi

Art. 6

1 Il Cantone può concedere dei contributi ai centri di attività giovanili, alle attività di prossimità, alle attività con mentori, alle colonie di vacanza e ai centri estivi diurni, rispettivamente ai progetti giovanili, ai progetti di educazione tra pari, ai progetti partecipativi e ai progetti generali nei limiti stabiliti a preventivo.

2 I contributi sono commisurati alla natura delle attività, alla composizione dei gruppi, delle associazioni o degli enti, ai contributi di terzi, alla potenzialità finanziaria dell’istante e al risultato finanziario dell’attività o dell’esercizio.

Concessione di risorse e spazi pubblici

Art. 7

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:

a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;

b) l’uso, in ogni periodo dell’anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.

Contributi per la costruzione

Art. 8

Il Cantone può concedere dei contributi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento fino a un massimo del 70% delle spese effettive riconosciute per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza.

Contributi per l’esercizio

Art. 9

1 Il contributo per le spese d’esercizio riconosciute può ammontare fino a un massimo del:

a) 50% per i progetti giovanili;

b) 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;

c) 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali.

2 Il Cantone può concedere per le colonie di vacanza, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 50% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 75% per le colonie di vacanza per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

3 Il Cantone può concedere per i centri estivi diurni, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

Capitolo terzo

Organizzazione

Autorità competente

Art. 10

1 Il Consiglio di Stato provvede all’applicazione della legge tramite il dipartimento competente, il quale si avvale dei seguenti organismi:

a) il Consiglio cantonale dei giovani;

b) la Commissione per l’infanzia e la gioventù (di seguito Commissione);

c) la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma).

2 Il dipartimento può istituire gruppi di lavoro settoriali.

Consiglio cantonale dei giovani

Art. 11

1 Il Consiglio cantonale dei giovani è un organismo composto da giovani di età compresa tra 14 e 25 anni residenti nel Cantone che ha quali finalità di:

a) assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni ;

b) garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche ;

c) favorire la discussione sui temi scelti dai giovani stessi;

d) avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici;

e) motivare i giovani a partecipare all’attività politica.

2 Il Consiglio di Stato riconosce il diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani a cui attribuisce funzioni propositive e consultive, impegnandosi a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a richiederne il parere sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani.

3 Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo del Consiglio cantonale dei giovani.

Commissione per l’infanzia e la gioventù

Art. 12

1 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per l’infanzia e la gioventù quale organismo consultivo del dipartimento competente per l’applicazione della presente legge.

2 La Commissione ha quale compito principale di esprimere pareri sulle questioni che riguardano le attività giovanili, nonché su ogni proposta di modifica della presente legge, del regolamento di applicazione e delle direttive.

3 La composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento d’applicazione.

Piattaforma delle politiche giovanili

Art. 13

1 La Piattaforma è un organismo composto dai rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell’ambito delle attività giovanili.

2 La Piattaforma promuove la reciproca conoscenza, lo scambio d’informazioni, lo sviluppo di competenze e la collaborazione. La Piattaforma può proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al dipartimento competente.

3 Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che opera per il coordinamento e l’organizzazione delle attività della Piattaforma.

Funzionamento degli organismi

Art. 14

La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione e della Piattaforma sono definiti dal regolamento di applicazione.

Capitolo quarto

Disposizioni comuni

Vigilanza

Art. 15

1 Il dipartimento competente esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.

2 I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle attività finanziate tramite la presente legge devono essere sottoposti annualmente per l’approvazione del dipartimento competente.

3 Il dipartimento richiede la presentazione di un rapporto d’attività, di un consuntivo delle spese e può ordinare le opportune verifiche e revisioni, nonché dare istruzioni di ordine contabile e organizzativo.

Preferenza indigena

Art. 16

Nell’assunzione del personale per le attività riconosciute dalla presente legge a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi dell’attività, gli enti danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio di prestazioni sociali.

Rapporti di impiego

Art. 17

1 Gli enti che svolgono attività finanziate tramite la presente legge, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore.

2 I requisiti dei rapporti d’impiego sono definiti dal regolamento d’applicazione.

Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi

Art. 18

1 Il Cantone può rifiutare e revocare il riconoscimento e i contributi agli enti o ordinarne la restituzione quando:

a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni della presente legge e alle condizioni specifiche fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;

b) il contributo è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concesso;

c) il contributo è stato ottenuto con informazioni inveritiere;

d) il contributo è cumulato a posteriori con altri contributi.

2 Anziché la restituzione di un contributo erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

3 Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione fa stato la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

4 È riservata l'azione penale.

Rimedi di diritto

Art. 19

1 Contro le decisioni di riconoscimento e di finanziamento è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

2 Contro le decisioni su reclamo è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 20

Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;

b) legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996.

Modifica di atti normativi

Art. 21

La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Entrata in vigore

Art. 22

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore. [1]

Pubblicata nel BU 2025 , 368.

[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 – BU 2025 , 368.