Per il tramite della presente legge e della definizione di una strategia d’azione, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:
a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d’azione;
b) sviluppare l’autonomia dei giovani favorendo l’acquisizione di competenze e l’assunzione di responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;
c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica;
d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca per l’approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;
e) favorire la messa in rete e la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili.
Campo di applicazione