1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’applicazione della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo) . Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.
2 Il Dipartimento è in particolare competente per:
a) coordinare le risorse e le attività giovanili tramite una strategia d’azione;
b) emanare le direttive che regolamentano le attività giovanili ai sensi della legge dei giovani e delle colonie;
c) concedere contributi fino a 500'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti.
3 Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie