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874.210

Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

RLGioCo

Preambolo

Regolamento

della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

(RLGioCo)

dell’11 febbraio 2026 (stato 1° marzo 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo);

vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Capitolo primo

Competenze

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’applicazione della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo) . Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.

2 Il Dipartimento è in particolare competente per:

a) coordinare le risorse e le attività giovanili tramite una strategia d’azione;

b) emanare le direttive che regolamentano le attività giovanili ai sensi della legge dei giovani e delle colonie;

c) concedere contributi fino a 500'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti.

3 Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 2

La Divisione è in particolare competente per:

a) concedere contributi fino a 200'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;

b) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 4 − 13, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate;

c) adottare in ogni momento le decisioni ai sensi dell’articolo 18 della legge, rispettivamente dell’articolo 46 del presente regolamento .

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

Art. 3

L’Ufficio è in particolare competente per:

a) coordinare le attività giovanili nel quadro della legge, in collaborazione con gli organismi e gli uffici interessati;

b) decidere il riconoscimento di progetti giovanili ricorrenti, di centri di attività giovanile, delle attività di prossimità, di attività con mentori, di colonie di vacanza e di centri estivi diurni;

c) concedere contributi fino a 50'000 franchi per l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;

d) concedere i contributi per il finanziamento di progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali;

e) designare l’ente per il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani, rispettivamente quello per la Piattaforma delle politiche giovanili, concedendo i relativi contributi; qualora non fossero designati degli enti, il supporto agli organismi è garantito dall’Ufficio;

f) assicurare attività d’informazione, di consulenza, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca volte a sviluppare le attività giovanili, direttamente o tramite servizi di terzi;

g) coordinare le attività della Commissione per l’infanzia e la gioventù;

h) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 19 − 29, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate.

Capitolo secondo

Riconoscimento

Sezione 1

Generalità sul riconoscimento

Requisiti generali di riconoscimento

Art. 4

1 Per poter essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni devono assicurare la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle attività giovanili ed essere organizzati da enti con sede nel Cantone, nonché disporre di :

a) sufficiente personale formato, idoneo e, se impiegato a titolo professionale, retribuito secondo le condizioni di lavoro applicate nel settore socioeducativo;

b) procedure per la gestione delle emergenze, delle segnalazioni e dei reclami definite e conosciute da tutto il personale;

c) spazi, dotazioni logistiche e attrezzature rispondenti alle normative vigenti;

d) risorse finanziarie e organizzative adeguate.

2 Le direttive definiscono il numero minimo di persone impiegate, i criteri di idoneità, i requisiti formativi del personale, nonché la loro retribuzione.

3 Le attività di cui al capoverso 1 devono inoltre disporre di un progetto pedagogico che includa:

a) la visione, i valori e i fondamenti teorici delle attività;

b) la descrizione degli obiettivi, dei metodi e delle attività;

c) le modalità di partecipazione dei giovani alla realizzazione delle attività; e

d) gli strumenti di valutazione.

4 L’Ufficio può richiedere la documentazione e acquisire informazioni per verificare l’idoneità del personale impiegato e l’adeguatezza delle attività.

Durata del riconoscimento

Art. 5 1 La durata del riconoscimento è di quattro anni, salvo deroghe particolari

2 L’ente è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.

Procedura di riconoscimento

Art. 6

1 Gli enti promotori di progetti giovanili ricorrenti, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività con mentori, colonie di vacanza e centri estivi diurni che intendono ottenere il riconoscimento devono trasmettere all’Ufficio un’istanza scritta.

2 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria , che deve essere trasmessa almeno due mesi prima dell’inizio dell’attività.

Sezione 2

Condizioni particolari

Requisiti per i progetti giovanili ricorrenti

Art. 7

Possono essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti che realizzano iniziative che si estendono su un periodo prolungato dell'anno, che si ripetono consecutivamente su più anni e che assicurano la partecipazione di giovani negli organi direttivi dell’ente promotore.

Requisiti per i centri di attività giovanili

Art. 8

Possono essere riconosciuti i centri di attività giovanili che soddisfano le seguenti condizioni:

a) assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno;

b) dispongono di uno o più operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno l’80% , di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive; e

c) dispongono di attrezzature e spazi interni che possono accogliere almeno venti persone, nonché di spazi esterni o disponibili nelle immediate vicinanze.

Requisiti per le attività di prossimità

Art. 9

Possono essere riconosciute le attività di prossimità che soddisfano le seguenti condizioni:

a) assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno; e

b) dispongono di almeno due operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno il 100% , di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive.

Requisiti per le attività con mentori

Art. 10

Possono essere riconosciute le attività con mentori organizzate da enti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) realizzano un’analisi territoriale e assicurano un monitoraggio dei bisogni con i Comuni e i servizi;

b) assicurano i servizi su scala regionale o cantonale;

c) coinvolgono maggiorenni con requisiti idonei all’attività, in formazione o professionalmente attivi, che dimostrano un interesse per le condizioni di vita dei giovani e dispongono delle necessarie competenze;

d) coordinano i mentori e assicurano loro un’adeguata formazione quali figure educative;

e) si rivolgono, di regola, a giovani di età compresa tra i 15 anni e i 25 anni residenti nel Cantone e che aderiscono alle attività su base volontaria;

f) stabiliscono dei criteri di ammissione dei mentorati; e

g) garantiscono che ogni mentore possa assumere contemporaneamente fino ad un massimo di tre mandati di mentorato.

Requisiti comuni per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni

Art. 11

1 L’ente da cui dipende la colonia di vacanza, rispettivamente il centro estivo diurno deve adempiere ai seguenti requisiti:

a) organizzare almeno una giornata preparatoria per il personale impiegato sull’organizzazione generale delle attività, sui contenuti del progetto pedagogico, sulla gestione delle emergenze, sulle procedure di segnalazione e di reclamo destinato al personale impiegato; e

b) informare compiutamente il personale impiegato sulle responsabilità contrattuali, civili e penali degli adulti che operano con minori al di fuori del contesto familiare.

2 Le direttive definiscono i requisiti formativi del personale, il numero minimo di animatori e il rapporto tra il numero di partecipanti e il numero di animatori.

3 Possono essere considerate bisognose di particolare cura le persone che, per disabilità, malattia cronica o necessità di protezione richiedono misure di supporto specifiche.

4 Dal computo dei partecipanti di cui agli articoli 12 e 13 sono esclusi gli animatori minorenni in formazione.

Requisiti per le colonie di vacanza

Art. 12

Possono essere riconosciute le colonie di vacanza che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) durante le vacanze estive, una durata residenziale di almeno dodici giorni consecutivi o due turni consecutivi della durata di sette giorni cadauno e almeno quindici partecipanti di età inferiore a 12 anni, rispettivamente dieci per la fascia di età superiore;

b) durante le vacanze estive, una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi, con pernottamenti in tre diverse località e almeno otto partecipanti;

c) durante le altre vacanze scolastiche, una durata residenziale di almeno sei giorni consecutivi e almeno quindici partecipanti di età inferiore a 12 anni, rispettivamente dieci partecipanti per la fascia di età superiore;

d) una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi e almeno quindici partecipanti, di cui almeno un terzo bisognosi di particolare cura;

e) una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi e almeno dieci partecipanti bisognosi di particolare cura.

Requisiti per i centri estivi diurni

Art. 13

Possono essere riconosciuti i centri estivi diurni che durante le vacanze estive svolgono almeno due turni consecutivi, ciascuno di almeno cinque giorni, della durata di otto ore giornaliere continuative e assicurano l’accoglienza di:

a) almeno venti partecipanti per ciascun turno; oppure

b) almeno dodici partecipanti, di cui almeno sei bisognosi di particolare cura.

Capitolo terzo

Contributi per la costruzione

Sezione 1

Principi

Condizioni materiali

Art. 14

1 Possono essere considerati solo i progetti conformi alle direttive federali e cantonali per la costruzione e che rispettano le normative vigenti in materia di esigenze energetiche e di sostenibilità ambientale.

2 Per i centri di attività giovanili i contributi sono subordinati al riconoscimento e possono essere concessi se l’ubicazione tiene conto del contesto territoriale in cui si inserisce, nonché delle esigenze di mobilità e di accessibilità dei destinatari.

3 Per le colonie di vacanza site nel Cantone i contributi per la costruzione possono essere concessi se:

a) l’ente proprietario con sede nel Cantone organizza o sottoscrive convenzioni di occupazione con enti organizzatori di colonie di vacanza riconosciute;

b) l’ente proprietario assicura almeno dieci settimane di occupazione destinate alle attività giovanili, alle scuole e alle attività di particolare interesse pubblico, di cui almeno due riservate alle colonie di vacanza;

c) la struttura prevede di regola una capienza compresa tra i trenta e i cento posti letto e dispone di spazi esterni; e

d) l’ubicazione è discosta dai centri urbani e tiene conto dell’ambiente esterno in cui si inserisce.

Sezione 2

Procedura e commisurazione

Domanda preliminare

Art. 15

1 Prima di avviare la procedura per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature, l’arredamento, nonché l’elaborazione di progetti di centri di attività giovanili e di colonie di vacanza, l’ente deve presentare una domanda preliminare di finanziamento, ad eccezione dei contributi inferiori a 50'000 franchi, per i quali l’Ufficio può dispensare l’ente da tale obbligo.

2 La domanda deve includere la documentazione seguente:

a) la descrizione di massima del progetto;

b) il numero di posti previsti e la tipologia degli stessi;

c) il costo stimato;

d) il piano di copertura finanziaria.

3 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, i termini e la documentazione necessaria.

Domanda definitiva

Art. 16

1 Se la domanda preliminare viene accolta dall’autorità competente, o qualora non sia necessaria in ragione del contributo richiesto, deve essere presentata una domanda definitiva di finanziamento all’Ufficio.

2 La domanda deve includere in tre copie la documentazione seguente:

a) il progetto definitivo;

b) la licenza edilizia;

c) la relazione tecnica;

d) il preventivo dettagliato (+/- 10%);

e) il piano di finanziamento.

Inizio lavori

Art. 17

L’inizio dei lavori è subordinato alla decisione dell’autorità competente. Tutti gli investimenti eseguiti o deliberati prima di tale decisione non possono essere considerati per il computo del contributo. In casi particolari e sufficientemente motivati, l’autorità competente può autorizzare anticipatamente la delibera della progettazione definitiva e/o l’inizio anticipato della realizzazione del progetto, impregiudicata la decisione di sussidio.

Commisurazione dei contributi

Art. 18

I contributi sono commisurati in base al numero di posti, alla capacità finanziaria dell’istante, mentre per i Comuni in base agli indici di capacità finanziaria; gli stessi sono subordinati alla disponibilità finanziaria del Cantone e precisati dalle direttive.

Capitolo quarto

Contributi per l’esercizio

Sezione 1

Condizioni e procedura per il finanziamento dell’esercizio

Condizioni generali

Art. 19

1 Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, l’erogazione di contributi è subordinata all’ottenimento del riconoscimento e alla partecipazione di ogni persona impiegata in funzioni educative ad almeno dodici ore di formazione continua annue, rispettivamente per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni ad almeno una giornata di formazione.

2 Per i progetti giovanili puntuali organizzati da enti, l’erogazione di contributi è subordinata alla partecipazione dei giovani alla loro elaborazione e alla loro realizzazione.

3 Per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, l’erogazione di contributi è subordinata al coinvolgimento dei giovani, allo statuto dell’ente , all’utilizzo di spazi e dotazioni logistiche rispondenti alle normative vigenti, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie e organizzative adeguate alle esigenze delle attività da svolgere e a gli strumenti messi in atto per l’elaborazione e la valutazione delle attività .

4 Le direttive definiscono i criteri di idoneità e i requisiti formativi del personale impiegato nelle attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge.

5 I contributi sono commisurati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 6 capoverso 2 della legge.

Procedura di finanziamento

Art. 20

1 La domanda per il finanziamento dell’esercizio per le attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge deve essere presentata all’Ufficio e includere le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'attività, degli obiettivi, dei metodi, dei mezzi e delle caratteristiche dei partecipanti;

b) lo statuto e la composizione degli organi direttivi dell’associazione o dell’ente, rispettivamente la presentazione del gruppo giovanile; e

c) il preventivo finanziario.

2 L’Ufficio può richiedere ulteriore documentazione necessaria .

3 I termini per la presentazione della domanda sono, di regola, i seguenti:

a) per le attività giovanili puntuali, trenta giorni prima del loro svolgimento;

b) per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, sessanta giorni prima del loro avvio;

c) per le attività giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, entro il 31 ottobre dell’anno precedente;

d) per le colonie di vacanza che si svolgono durante il periodo delle vacanze estive, entro il 31 marzo dell’anno in corso; per quelle che si svolgono durante le altre vacanze scolastiche, trenta giorni prima delle attività;

e) per i centri estivi diurni, entro il 31 marzo dell’anno in corso.

4 L’Ufficio può versare degli adeguati acconti.

5 Alla fine dell’attività, i beneficiari dei contributi presentano all’Ufficio una documentazione composta da un rapporto d’attività e dal consuntivo finanziario entro i termini stabiliti dalla decisione.

6 In considerazione di esigenze e di situazioni particolari, l’Ufficio può eccezionalmente concedere una proroga sui termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

Sezione 2

Disposizioni generali di finanziamento

Spese riconosciute

Art. 21

1 Sono riconosciute quali spese d’esercizio:

a) per i progetti giovanili puntuali: i costi relativi al materiale per le attività, ai servizi di terzi e alle spese generali di gestione;

b) per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi, le colonie di vacanza, i centri estivi diurni e i progetti generali: i costi relativi al personale, alla formazione, al materiale per le attività, ai servizi di terzi e alla gestione generale.

2 Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con i mentori e i progetti partecipativi possono inoltre essere riconosciuti i costi per la realizzazione di attività specifiche.

Commisurazione dei contributi

Art. 22

1 I contributi alle attività giovanili sono subordinati alla disponibilità finanziaria del Cantone .

2 Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali, i contributi sono commisurati in base alla capacità finanziaria dell’istante, mentre per i Comuni in base agli indici di capacità finanziaria.

3 Le direttive stabiliscono le aliquote dei contributi per l’esercizio, i contributi massimi per le singole spese riconosciute, il contributo massimo per attività, nonché eventuali ulteriori aspetti di commisurazione.

Sezione 3

Disposizioni particolari di finanziamento

Progetti giovanili puntuali

Art. 23

Il contributo è erogato, di regola, un’unica volta a un singolo giovane, a gruppi, ad associazioni giovanili e a enti; sino a due volte in caso di progetti di diversa tipologia o su più anni in caso di progetti collettivi che si rivolgono ad un ampio pubblico.

Progetti di educazione tra pari

Art. 24

Possono essere sostenuti i progetti che prevedono almeno tre momenti di preparazione che coinvolgono tra cinque e quindici giovani, i quali svolgono almeno tre attività di educazione tra pari che si rivolgono ad almeno trenta giovani.

Attività con mentori

Art. 25

1 Il percorso di mentorato ha una durata massima di dodici mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi previo accordo tra il mentore, il mentorato e l’ente responsabile.

2 Sono inoltre riconosciuti i costi per le indennità dei mentori stabiliti dalle direttive.

3 I contributi sono commisurati in base al numero di giovani mentorati e alle mensilità fornite.

Progetti partecipativi

Art. 26

Possono essere sostenuti i progetti che prevedono il coinvolgimento di almeno dieci giovani nell’elaborazione e nella realizzazione di processi di partecipazione che prevedono un minimo di tre incontri annui rivolti ad un ampio pubblico.

Colonie di vacanza e centri estivi diurni

Art. 27

I contributi fissi, definiti dalle direttive, sono versati solo per le giornate di presenza di minorenni, di minorenni e di maggiorenni bisognosi di particolare cura, nonché di animatori minorenni in formazione a partire dai 16 anni, residenti nel Cantone.

Progetti generali

Art. 28

1 Possono essere sostenute le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione, formazione e ricerca che rispettano i seguenti criteri:

a) interesse cantonale o regionale;

b) impiego di personale qualificato;

c) approfondimento di tematiche rilevanti;

d) coerenza e proporzionalità tra obiettivi e attività previste;

e) adeguata promozione; e

f) valutazione delle attività svolte.

2 L’attività di ricerca deve essere assicurata da scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate secondo le normative federali e cantonali oppure che queste ne garantiscano la supervisione.

3 I programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili devono essere approvati dai Comuni che vi partecipano. Essi possono essere assicurati direttamente dai Comuni o, su loro incarico, da terzi.

4 I contributi destinati alle attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e formazione sono commisurati al numero, alla durata e all’entità degli incontri, nonché al numero di destinatari e partecipanti.

Regime straordinario

Art. 29

1 Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.), il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente rispetto agli articoli 19–28.

2 Le modalità di calcolo dei contributi in regime straordinario sono stabilite dalle direttive.

Capitolo quinto

Organizzazione

Sezione 1

Consiglio cantonale dei giovani

Autorizzazione o congedo

Art. 30

1 Chi si iscrive al Consiglio cantonale dei giovani può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2 L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

Funzionamento

Art. 31

1 La partecipazione dei giovani, l’organizzazione generale e il funzionamento del Consiglio cantonale dei giovani sono disciplinati dal regolamento interno.

2 Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio cantonale dei giovani.

3 Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.

Compiti

Art. 32

1 Il Consiglio cantonale dei giovani:

a) elabora ed approva il regolamento interno;

b) sottopone annualmente una risoluzione al Consiglio di Stato in cui sono raccolte le proposte dei partecipanti;

c) esamina le risposte del Consiglio di Stato alle proposte dei partecipanti;

d) risponde alle consultazioni delle autorità cantonali;

e) esprime pareri su ogni proposta di modifica della legge e del presente regolamento;

f) prende posizione su temi riguardanti i giovani.

2 Il Consiglio di Stato s’impegna a:

a) partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani;

b) rispondere alla risoluzione del Consiglio cantonale dei giovani;

c) chiedere l’avviso del Consiglio cantonale dei giovani su progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale.

Modalità di comunicazione con il Consiglio di Stato

Art. 33

1 Il Consiglio cantonale dei giovani invia alla Cancelleria dello Stato la risoluzione entro il 30 giugno, rispettivamente il Consiglio di Stato risponde alla risoluzione entro il 31 agosto dell’anno corrente.

2 S u progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale riguardanti i giovani, il Consiglio di Stato assicura al Consiglio cantonale dei giovani sessanta giorni per elaborare il proprio avviso.

Designazione dell’ente per il supporto organizzativo

Art. 34

1 L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani per un massimo di cinque anni consecutivi.

2 L’ente designato s’impegna ad assicurare un’adeguata informazione considerando l’eterogeneità delle realtà giovanili, nonché a garantire il necessario supporto, affinché i membri possano partecipare in modo effettivo alle attività del Consiglio cantonale dei giovani.

3 Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a garantire l’organizzazione del Consiglio cantonale dei giovani.

4 Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale ente incaricare.

5 Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione del Consiglio, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.

Finanziamento

Art. 35

1 Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, alla comunicazione, alle indennità dei partecipanti, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese.

2 L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso , alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Sezione 2

Commissione per l’infanzia e la gioventù

Autorizzazione o congedo

Art. 36

1 I membri della Commissione per l’infanzia e la gioventù possono richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2 L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

Composizione

Art. 37

La Commissione dell’infanzia e della gioventù è composta da un numero di membri variabile da sette a nove, rappresentanti gruppi, associazioni, enti pubblici e privati che operano nei settori delle attività giovanili, della formazione o della ricerca. Possono farne parte anche i rappresentanti dell’Amministrazione cantonale.

Competenze

Art. 38

1 La Commissione ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di:

a) promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù;

b) approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile.

2 La Commissione esprime il proprio parere:

a) sulla strategia d’azione;

b) sulle proposte di modifica della legge, del regolamento e delle direttive;

c) sulle richieste di concessione di contributi per la costruzione per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza;

d) sulla designazione dell’ente per l’organizzazione del Consiglio cantonale dei giovani;

e) sulla designazione dell’ente per il coordinamento della Piattaforma delle politiche giovanili.

3 La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

Funzionamento e finanziamento

Art. 39

1 La Commissione è convocata dal presidente, ad istanza di almeno tre membri o dall’Ufficio. In circostanze eccezionali il presidente ha la facoltà di consultare la Commissione mediante la circolazione degli atti.

2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

3 Su questioni che riguardano interessi personali o quelli dei gruppi, delle associazioni o degli enti pubblici e privati rappresentati, i membri della Commissione possono fornire informazioni supplementari, ma non partecipano né alla discussione né al voto.

4 I membri della Commissione percepiscono le indennità riconosciute alle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

5 Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 .

Sezione 3

Piattaforma delle politiche giovanili

Autorizzazione o congedo

Art. 40

1 Chi partecipa alle attività della Piattaforma delle politiche giovanili può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2 L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

Funzionamento

Art. 41

1 L’organizzazione della Piattaforma può essere assicurata da un ente che si impegna a riunire i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell’ambito delle attività giovanili.

2 La partecipazione, l’organizzazione e il funzionamento della Piattaforma sono disciplinati dal regolamento interno. Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate dalla maggioranza dei membri della Piattaforma.

3 Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.

Compiti

Art. 42

1 La Piattaforma ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di:

a) promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù;

b) approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile;

c) collaborare all’elaborazione della strategia d’azione.

2 La Piattaforma ha inoltre il compito di:

a) elaborare ed approvare il regolamento interno;

b) garantire consulenza gratuita e servizi agli enti e alle persone interessate;

c) sostenere i suoi membri nella realizzazione di attività giovanili e progetti innovativi;

d) favorire la diffusione di metodi e di strumenti volti allo sviluppo della qualità delle attività.

Designazione dell’ente per il supporto organizzativo

Art. 43

1 L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto organizzativo della Piattaforma per un massimo di cinque anni consecutivi.

2 Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a garantire l’organizzazione della Piattaforma.

3 Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale ente incaricare.

4 Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione della Piattaforma, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.

Finanziamento

Art. 44

1 Il finanziamento della Piattaforma è assicurato dalle quote dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati, dalle entrate derivanti dai suoi servizi, da contributi di terzi e dal contributo cantonale.

2 Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese.

3 L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso , alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Vigilanza

Art. 45

1 L’Ufficio assicura annualmente la vigilanza sui conti di esercizio, sui bilanci patrimoniali e sui rapporti d’attività delle attività finanziate.

2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si svolge un’attività finanziata; essi possono inoltre richiedere l’accesso e/o l’invio di tutta la documentazione inerente a tale attività.

3 L’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti a tutela dell’attività e dei partecipanti.

Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi

Art. 46

1 L’Ufficio non riconosce né concede contributi alle attività giovanili di ordine partitico e a quelle di ordine confessionale basate esclusivamente su insegnamenti o pratiche religiose.

2 La Divisione può revocare le decisioni relative al riconoscimento e ai contributi agli enti o ordinarne la restituzione, ai sensi dell’articolo 18 della legge, nonché quando le attività:

a) promuovono il consumo di sostanze o i comportamenti che possono creare dipendenza;

b) trattano materiale osceno, violento, offensivo, diffamatorio o discriminante;

c) urtano la sensibilità o incitano l’emulazione di comportamenti violenti su sé stessi e sugli altri.

3 Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato, il Dipartimento, entro venti anni dalla concessione, può ordinare la restituzione del contributo per la costruzione dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.

4 Contro le decisioni del Dipartimento di cui alla presente norma è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Abrogazione

Art. 47

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento d'applicazione della legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 10 giugno 1997;

b) regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974.

Disposizione transitoria

Art. 48

Per l’esercizio 2026, l’Ufficio può:

a) concedere i contributi per le attività giovanili senza decisione di riconoscimento derogando all’articolo 5 della legge e agli articoli 4 − 13 e 19 capoverso 1 del presente regolamento;

b) stabilire termini specifici, con possibilità di proroga, per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività giovanili.

Entrata in vigore

Art. 49

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2026.

Pubblicato nel BU 2026 , 47.