La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.
I n deroga al cpv. 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.
La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.
La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.
La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al cpv. 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti. Rifiuto o soppressione