Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sull ’ integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell ’ azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dell ’ Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
Il Dipartimento è in particolare competente per:
- applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l ’ integrazione degli invalidi (in seguito: LIPIn);
- coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi previste dalla legislazione vigente; art. 3c c) emanare e revocare le decisioni di autorizzazione d ’ esercizio agli istituti per invalidi (in seguito: istituti) ai sensi dell ’ della legge; art. 3d d) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai sensi dell ’ della legge.
Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità. Divisione dell ’ azione sociale e delle famiglie