La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
900.120
Decreto esecutivo concernente i criteri salariali
Preambolo
Decreto esecutivo
concernente i criteri salariali
del 17 febbraio 2016 (stato 6 febbraio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), [1]
decreta:
Art. 1
Art. 2
L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza; – 3.6% per 9 giorni festivi.
I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.
Art. 3
Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno. [5]
Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni. [6]
Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all’anno in cui avviene la liquidazione. [7]
Art. 4
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore . [9] Pubblicato nel BU 2016 , 83. [1] Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. [2] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [3] Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248. [4] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [5] Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44. [6] Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. [7] Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. [8] Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [9] Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.