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Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente i criteri d’occupazione residente

del 17 febbraio 2016 (stato 6 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn), [1]

decreta:

Art. 1

Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

Art. 2

L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.

Art. 3

Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno. [5]

Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni. [6]

Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all’anno in cui avviene la liquidazione. [7]

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore . [9] Pubblicato nel BU 2016 , 84. [1] Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. [2] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [3] Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019, 251. [4] Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [5] Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44. [6] Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. [7] Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. [8] Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. [9] Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.