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Regolamento concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore

Preambolo

Regolamento

concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore [1]

(del 27 gennaio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 (di seguito legge), [2]

decreta:

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 1

I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

a) stipulare il contratto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);

b) nominare un gruppo consultivo per i compiti di cui all’art. 7 della legge; [3]

c) aggiornare i settori beneficiari;

d) definire le percentuali d’aiuto e i contributi massimi ai sensi dell’art. 6 e 6 bis della legge. [4]

Competenze della Divisione dell’economia

Art. 2

I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia:

a) stipulare l’accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni;

b) definire tramite direttiva i contenuti minimi e la forma della verifica, che l’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;

c) presiedere il gruppo consultivo.

Competenze dell’Ufficio per lo sviluppo economico e dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling

Art. 3

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico e all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling:

a) gestire il processo di valutazione delle misure a favore dei casi di rigore e istruire il relativo incarto;

b) decidere le misure a favore dei casi di rigore;

c) inoltrare le decisioni concernenti le fideiussioni alla CFSud per la loro gestione amministrativa;

d) erogare i fondi per le misure a favore dei casi di rigore;

e) gestire una banca dati delle imprese sostenute;

f) monitorare il rispetto delle limitazioni di impiego tramite autocertificazioni e controlli a campione;

g) comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 12 cpv. 1 della legge. [5]

Criteri e condizioni

Art. 3a

[6] 1 I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati da Confederazione e Cantone, per quanto non stabilito a livello federale, sono regolati dal presente regolamento. [7]

2 I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati interamente dalla Confederazione sono regolati dalle norme federali.

Settori beneficiari

(art. 3 cpv. 1 lett. a legge) [8]

Art. 4

[9] 1 Possono beneficiare dell’aiuto per i casi di rigore ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a della legge le imprese che non sono state oggetto di una decisione di chiusura a partire dal 1° novembre 2020 e che sono attive in uno dei seguenti settori:

– eventi, manifestazioni e intrattenimento;

– viaggi, trasporti terrestri non regolari;

– servizi di alloggio, limitatamente al turismo degli affari e alle strutture senza servizi di ristorazione;

– organizzazione di convegni e fiere;

– lavanderie. [10]

2 Per essere considerate casi di rigore ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a della legge, le imprese devono generare almeno il 66% della loro cifra d’affari annuale in relazione ai settori elencati al cpv. 1 o in relazione ai settori oggetto di chiusura. [11]

3 I settori di un’impresa, chiaramente delimitati mediante una contabilità per settore, che corrispondono a un settore chiuso per ordine delle autorità a partire dal 1° novembre 2020 per almeno 40 giorni e che dimostrano, in 12 mesi consecutivi tra gennaio 2020 e giugno 2021, d’aver perso nei settori chiusi almeno il 40% della cifra d’affari rispetto alla media degli anni 2018 e 2019, possono beneficiare dell’aiuto ai sensi dell’art. 3 lett. a della legge limitatamente ai settori chiusi, a condizione che l’impresa non sia stata in grado di coprire i costi fissi dei settori chiusi. [12]

Chiusura per ordine dell’autorità

(art. 3 cpv. 1 lett. b legge) [13]

Art. 5

1 Non è considerata chiusa per ordine dell’autorità l’impresa che prima di marzo 2020 generava oltre il 66% della cifra d’affari con il commercio online o l’impresa che nel periodo di chiusura ordinata è stata in grado di coprire i costi fissi con i ricavi provenienti segnatamente da forme alternative di vendita o da altri ricavi, al netto dei costi variabili effettivi.

2 La verifica di cui al cpv. 1 è attestata dall’impresa tramite autocertificazione.

Percentuali d’aiuto e cifre massime

(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) [14]

Art. 6

1 Le percentuali e le soglie di cui agli art. 6 e 6 bis della legge sono determinate nell’allegato 1. [15]

2 Le imprese attive contemporaneamente in più settori beneficiano delle rispettive percentuali. La somma degli aiuti per i singoli settori non può superare il contributo massimo previsto dal settore beneficiario con il limite più alto.

3 Per essere considerati singoli settori ai sensi del cpv. 2 essi devono generare ciascuno almeno il 20% della cifra d’affari complessiva.

4 Percentuali aggiuntive per settori specifici sono determinate nell’allegato 2. Le imprese dei settori elencati nell’allegato 2 sono tenute a comprovare, tramite un’autocertificazione specifica, la necessità di un contributo supplementare. [16]

Fattore di riduzione del contributo

(art. 7 bis cpv. 4 legge)

Art. 6a

[17] Il fattore di riduzione del contributo riconosciuto all’azienda parzialmente chiusa è calcolato dividendo i giorni di apertura per i giorni totali del periodo della richiesta.

Gruppo consultivo

Art. 7

Il gruppo consultivo è composto al massimo da 7 membri, incluso il presidente.

Informazioni sulla procedura

Art. 8

Le informazioni sulla procedura relativa ai casi di rigore sono pubblicate nel sito internet del Cantone.

Procedura agevolata

(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) [18]

Art. 9

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi che sono state chiuse per ordine dell’autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 e che dispongono di un rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2018 e/o 2019, beneficiano di una procedura agevolata, che prevede: [19]

a) l’attestazione del rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;

b) l’inoltro, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, della richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell’allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell’economia. [20]

Procedura ordinaria

(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) [21]

Art. 10

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all’art. 4, devono: [22]

a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;

b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia;

c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell’allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell’economia. [23]

Procedura per imprese con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi

(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) [24]

Art. 10a

[25] Le imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi devono:

a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione;

b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, che effettuerà le verifiche previste dall’ordinanza federale secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia;

c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021. [26]

Procedura ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)

Art. 10b

[27] 1 Il rapporto di cui all’art. 7 ter cpv. 1 lett. c della legge, allestito dall’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, deve essere conforme alle direttive emanate dalla Divisione dell’economia.

2 L’azienda deve indicare quali restrizioni hanno limitato l’attività.

3 L’azienda deve inoltrare la richiesta entro tre mesi dalla fine del periodo per il quale è richiesto il contributo.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. [28]

Pubblicato nel BU 2021 , 49.

Allegato 1 [29]

(art. 6)

Percentuale della cifra d’affari considerata per il sostegno e importo massimo

Contributi a fondo perso Fideiussione

Contributi a fondo perso

Fideiussione

Settore % della cifra d’affari media annua 2018/2019 Limite massimo del contributo in franchi % della cifra d’affari media annua 2018/2019 Limite massimo della fideiussione in franchi

Settore

% della cifra d’affari media annua 2018/2019

Limite massimo del contributo in franchi

% della cifra d’affari media annua 2018/2019

Limite massimo della fideiussione in franchi

Ristorazione e bar 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Ristorazione e bar

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Discoteche e sale da ballo 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Discoteche e sale da ballo

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Negozi (compresi baracconisti), mercati all’aperto (tranne alimentare) 6 320 ' 000 11 520 ' 000

Negozi (compresi baracconisti), mercati all’aperto (tranne alimentare)

6

320 ' 000

11

520 ' 000

Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Organizzazione di convegni e fiere 13 550 ' 000 18 750 ' 000

Organizzazione di convegni e fiere

13

550 ' 000

18

750 ' 000

Agenzie di viaggio 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Agenzie di viaggio

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Trasporti terrestri non regolari 20 750 ' 000 25 1 ' 000 ' 000

Trasporti terrestri non regolari

20

750 ' 000

25

1 ' 000 ' 000

Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione) 13 550 ' 000 18 750 ' 000

Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)

13

550 ' 000

18

750 ' 000

Lavanderie 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Lavanderie

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Fornitori I (servizi di catering, fornitura e noleggio di infrastrutture / materiale / macchinari, produzione di bevande, altre attività professionali) 10 450 ' 000 15 650 ' 000

Fornitori I

(servizi di catering, fornitura e noleggio di infrastrutture / materiale / macchinari, produzione di bevande, altre attività professionali)

10

450 ' 000

15

650 ' 000

Fornitori II (commercio interaziendale) 6 320 ' 000 11 520 ' 000

Fornitori II

(commercio interaziendale)

6

320 ' 000

11

520 ' 000

Ristoranti e bar che raggiungono i 40 giorni di chiusura ordinata dal 1° novembre 2020 solo a partire dal 19 aprile 2021 5 250 ' 000 10 500 ' 000

Ristoranti e bar che raggiungono i 40 giorni di chiusura ordinata dal 1° novembre 2020 solo a partire dal 19 aprile 2021

5

250 ' 000

10

500 ' 000

Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli 1 50 ' 000 5 250 ' 000

Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli

1

50 ' 000

5

250 ' 000

Allegato 2 [30]

(art. 6)

Percentuale aggiuntiva

Contributi a fondo perso

Contributi a fondo perso

Settore % supplementare rispetto all’allegato 1 Nuovo limite massimo in franchi

Settore

% supplementare rispetto all’allegato 1

Nuovo limite massimo in franchi

Ristorazione e bar senza chiusura stagionale, discoteche e sale da ballo 3 550 ' 000

Ristorazione e bar senza chiusura stagionale, discoteche e sale da ballo

3

550 ' 000

Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento 3 550’000

Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento

3

550’000

Discoteche e sale da ballo 2 650’000

Discoteche e sale da ballo

2

650’000

[1] Titolo modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70; precedente modifica: BU 2021, 155.

[2] Ingresso modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[3] Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[4] Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[5] Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[6] Art. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

[7] Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[8] Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[9] Art. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[10] Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 87.

[11] Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[12] Cpv. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

[13] Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[14] Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[15] Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[16] Cpv. introdotto dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

[17] Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[18] Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[19] Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

[20] Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252.

[21] Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[22] Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

[23] Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252.

[24] Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[25] Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

[26] Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155.

[27] Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.

[28] Entrata in vigore: 29 gennaio 2021 - BU 2021, 49.

[29] Allegato modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155; precedenti modifiche: BU 2021, 87 e 123.

[30] Allegato modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedente modifica: BU 2021, 155.