Questa legge entra in vigore [15] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. N.B. NORMA TRANSITORIA: BU 1992 , 210 (18 maggio 1992)
Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio; gli altri ricorsi saranno decisi dal Gran Consiglio.
Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze secondarie, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la procedura. Pubblicata nel BU 1990 , 37. [1] Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365. [2] Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183. [3] Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183. [4] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003, 183. [5] Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU 2002, 210; BU 2003, 183. [6] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67. [7] Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210. [8] Norma transitoria : art. 11 La modifica dell’ del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209. [9] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474. [10] Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145. art. 11 [11] La modifica dell’ del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209. [12] Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU 1992, 208. [13] Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge. [14] Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136. [15] Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.