Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a combattere le epizoozie secondo le norme della legge federale sulla materia del 1° luglio 1966 (qui detta: legge federale), dell’ordinanza federale relativa del 15 dicembre 1967 (qui detta: ordinanza federale) e della presente legge. Autorità e organi competenti
. Dipartimento