Lexipedia

914.410

Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie

Preambolo

Regolamento

d’ applicazione della legge cantonale sulle epizoozie

(del 19 novembre 1969)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969 (qui abbreviata: legge cantonale),

decreta:

Competenze [1]

Art. 1

È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento dell a sanità e della socialità . [3]

Il Dipartimento si avvale dell’ Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a: art. 5 a. nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all’ lett. b) della legge; art. 8 b. designare i ve terinari ufficiali in base all’ della legge; art. 14 c. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di mala ttie epizootiche ai sensi dell’ della legge per un importo superiore a fr. 10’000.-.

L’ Ufficio in particolare è competente a: art. 5 a. nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all’ lett. a) della legge; art. 5 b. nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all’ lett. c) della legge;

  1. preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento;
  2. accordare il permesso per l’ organizzazione di fiere e mercati di bestiame;
  3. emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l’ alpeggio e il pascolo comune del bestiame; art. 14 f. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di mala ttie epizootiche ai sensi dell’ della legge per un importo fino a fr. 10’000.-; art. 24 g. infliggere le contravvenzioni di cui all’ cpv. 2 e 3 della legge.

Art. 2

... [4]

Art. 3

... [5] Fiere e mercati di bestiame

Art. 4

I Municipi annunciano all’ ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Co mune durante l’ anno successivo. Il permesso è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.

Il Muni cipio ordina i provvedimenti d’ organizzazione. Devono essere presen ti il veterinario ufficiale, l’ ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli della polizia cantonale.

Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può riscuotere le seguenti tasse:

  1. per bestiame minuto o bovino di meno di 3 mesi fino a fr. 1.40;
  2. per ogni capo equino o bovino di oltre 3 mesi fino a fr. 2.-. Veicoli

Art. 5

I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono av ere i requisiti stabiliti dall’ ordinanza federale sulle epizo ozie ed essere collaudati dall’ ufficio cantonale della circolazione. Macelli

Art. 6

Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in reci pienti idonei. L’ eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazion e che si scaricano nei corsi d’ acqua o nei laghi. Indennità

Art. 7

Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli art . 9 e 10 della legge, lo Stato versa un’indennità pari all’ 80% del valore di stima.

Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato agli anima li è costituito da imbratto, l’ indennizzo è pari al 60% del valore di stima.

Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una produzione forzata in unità economica in cui il numero dei sog getti supera le seguenti cifre: - bestiame bovino d’allevamento e reddito

UBG (u nità bestiame grosso) - bestiame bovino d’allevamento e reddito

UBG (u nità bestiame grosso) - bestiame d’ingrasso (manze, buoi, tori)

capi - bestiame d’ingrasso (manze, buoi, tori)

capi - vitelli d’ingrasso

capi - vitelli d’ingrasso

capi - suini d’allevamento

capi - suini d’allevamento

capi - suini d’ingrasso

capi - suini d’ingrasso

capi - pecore e agnelli d’ingrasso

capi - pecore e agnelli d’ingrasso

capi - polli d’ allevamento, ovai ole 3000 capi - polli d’ allevamento, ovai ole 3000 capi - polli d’ingrasso 2000 capi - polli d’ingrasso 2000 capi - conigli d’allevamento o d’ingrasso

capi - conigli d’allevamento o d’ingrasso

capi - alveari

popoli [7] - alveari

popoli [7] Stima

Art. 8

La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore delle api. Misure profilattiche contro la peste suina e la rogna delle pecore

Art. 9

I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all’ispezio ne delle carni usati secondo l’ art. 115 della or dinanza federale concernente l’ispezione delle carni dell’ 11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina c lassica entro 4 settimane dall’ immissione nel porcile.

Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell’ alpe e subito dopo lo scarico. Divieto d’ uso di determinati prodotti

Art. 10

È vietato l’ impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito. Commercio bestiame

Art. 11

Chi esercita il commercio del bestiame dev’ essere in possesso di una patente cantonale o intercantonale rilasciata dall’ Ufficio del veterinario cantonale e versare le segue nti tasse alla cassa cantonale: a. tassa base a. tassa base

  1. intercantonale fr. 200.--
  2. intercantonale fr. 200.--
  3. cantonale fr. 100.--
  4. cantonale fr. 100.-- b. tassa suppletoria: b. tassa suppletoria:
  5. cavalli fr. 10.--
  6. cavalli fr. 10.-- b ) asini, muli, bovini (+3 mesi) fr. 1.50 b ) asini, muli, bovini (+3 mesi) fr. 1.50
  7. ovini, c aprini, suini, bovini (-3 mesi) fr. --.50
  8. ovini, c aprini, suini, bovini (-3 mesi) fr. --.50 c. tassa di cancelleria: c. tassa di cancelleria: (compreso l’abbonamento al bollettino dell’ U fficio federale di veterinaria) fr. 35.-- (compreso l’abbonamento al bollettino dell’ U fficio federale di veterinaria) fr. 35.-- Registro

Art. 12

Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull’ appos ito registro da consegnare all’ ufficio veterinario entro il 15 gennaio. Abrogazioni

Art. 13

Il presente decreto abroga:

  1. il regolamento di applicazione del decreto legislativo sulla assicurazione obbligatoria delle arnie contro i danni causati dalla marciaia delle api del 23 dicembre 1938;
  2. il regolamento cantonale circa l’ esercizio del commercio del bestiame del 28 marzo 1944;
  3. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la rogna delle pecore del 6 aprile 1945;
  4. la risoluzione governativa modificante gli importi delle tasse base del 17 novembre 1948;
  5. il decreto esecutivo per la profilassi contro la rabbia (idrofobia) del 7 giugno 1949;
  6. il decreto esecutivo concernente le indennità per i danni prodotti al pollame delle epizoozie del 28 luglio 1953;
  7. il decreto concernente la lotta contro la mixomatosi dei conigli del 20 agosto 1957;
  8. il d ecreto esecutivo concernente l’ assegnazione di sussidi ed indennizzi per la lotta contro le epizoozie del 13 dicembre 1957;
  9. il regolamento di applicazione della legge cantonale sulle epizoozie del 31 gennaio 1961;
  10. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini del 2 marzo 1962;
  11. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17 dicembre 1963;
  12. il decreto esecutivo concernente la vaccinazione obbligatoria contro la peste suina del 6 aprile 1954;
  13. il decreto di esecuzione del decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1961 concernente l’ imbratto (corobbia) del 1° marzo 1966;
  14. l’ordinanza concernente l’ eliminazione delle carni confiscate del 3 febbraio 1967. Entrata in vigore

Art. 14

Ottenuta l’ approvazione del Consiglio federale [9] , questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970. Pubblicato nel BU 1970 , 14. [1] Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigo re dal 1.1.1995 - BU 1994; 459. [2] Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; pre cedente modifica: BU 1994, 459. [3] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. [4] Art. abrogato dal R 28. 3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; pr ecedente modifica: BU 1978, 57. [5] Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigor e dal 31.3.2000 - BU 2000, 101. [6] Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigo re dal 1.1.1975 - BU 1974, 263. [7] Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigor e dal 31.3.1995 - BU 1995, 177. [8] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; pre cedente modifica: BU 1982, 311. [9] Approvaz ione federale: 12 gennaio 1970.