È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento dell a sanità e della socialità . [3]
Il Dipartimento si avvale dell’ Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a: art. 5 a. nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all’ lett. b) della legge; art. 8 b. designare i ve terinari ufficiali in base all’ della legge; art. 14 c. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di mala ttie epizootiche ai sensi dell’ della legge per un importo superiore a fr. 10’000.-.
L’ Ufficio in particolare è competente a: art. 5 a. nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all’ lett. a) della legge; art. 5 b. nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all’ lett. c) della legge;
- preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento;
- accordare il permesso per l’ organizzazione di fiere e mercati di bestiame;
- emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l’ alpeggio e il pascolo comune del bestiame; art. 14 f. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di mala ttie epizootiche ai sensi dell’ della legge per un importo fino a fr. 10’000.-; art. 24 g. infliggere le contravvenzioni di cui all’ cpv. 2 e 3 della legge.