Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice.
Possono inoltre essere organizzate altre formazioni profe ssionali di base ai sensi dell’ OFPA. Competenza
915.150
Regolamento
sulla formazione agricola e sugli esami di fine
apprendistato per agricoltore
(del 14 gennaio 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
- la Legge federale co ncernente il promovimento dell’ agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951 (Legge sull’ agricoltura);
- l’ Ordinanza federale concernente la formazione professionale agricola del 13 dicembre 1993 (OFPA);
- la Legge sulla salvag uardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’ 11 novembre 1982;
decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Settori di formazione
Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice.
Possono inoltre essere organizzate altre formazioni profe ssionali di base ai sensi dell’ OFPA. Competenza
L’ esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola). Commissione professionale agricola
Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto.
La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell ’anno successivo a quello dell’ elezione del Consiglio di Stato. Centro per la formazione agricola
Il centro per la formazione agricola della scuola organizza;
Per le necessità dell’insegnamento e dell’ agricoltura pratica, il centro fa capo all’azienda agricola dell’ istituto. Convitto
Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni.
La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall’ atto di donazione del 29 dicembre 1912. Titolo II La formazione professionale di base in agricoltura Capitolo primo Tirocinio Salario
Oltre a quanto stabilito dall’ OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti degli apprendisti. Apprendista e maestro di tirocinio
Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell’ apprendista e del maestro sono stabiliti dal contratto.
In particolare l’ apprendista: - redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della commissione e del piano di studio applicato a livello federale; - frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale; - si presenta, al termine del tirocinio az iendale, alla prima parte dell’ esame di fine apprendistato. Maestro di tirocinio e azienda di tirocinio:
Il riconoscimento d el maestro di tirocinio e dell’ azienda di tirocinio possono essere pronunciati:
La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in provvisorio.
Il riconoscimento si estingue quando:
Di regola un’ azienda può formare un solo apprendista alla volta.
La commissione può concedere deroghe. Contratto di tirocinio
Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall’ apprendista e dal suo rappresentante legale.
Esso è allestito in tre esemplari e tra smesso alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio, per l’ approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti. Documentazione per l’ apprendista
All’inizio del tirocinio l’ apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente regolamento, il quaderno aziendale, il libretto pr ofessionale e la tessera per l’ apprendista. Capitolo secondo La scuola professionale Scuola professionale
Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
La frequenza alla scuola professionale è notificata sul libretto professionale.
Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
La frequenza alla scuola agricola è notificata sul libretto professionale. Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico. Materiale scolastico
Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche di carattere artigianale sono a carico degli allievi. Escursioni
Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi. Capitolo quarto L’ esame di fine apprendistato Condizioni d’ ammissione
Le condizioni d’ammissione all’ esame di fine apprendistato sono que lle stabilite dalla Legge sull’agricoltura (art. 9) e dall’ OFPA (art. 13).
Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della forma zione professionale e l’ Ufficio federale della formazione e della tecnologia. Iscrizione
L’iscrizione all’ esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola. Competenza
L’ esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la scuola, il cui Direttore è responsabile dell’ esecuzione. Esperti
La Commissione nomina, per ogni sessione d’ esame e su proposta della Direzione della scuola, un numero sufficiente di esperti.
Questi devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dalla Commissione.
Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato. [13]
I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate.
Un candidato non può essere esaminato dai suoi parenti prossimi, dal suo maestro di tirocinio, dal suo attuale datore di lavoro, così c ome dai collaboratori di quest’ ultimo. Organizzazione degli esami
La Commissione in collaborazione con la scuola al lestisce il piano d’ esame di fine apprendistato. Sede dell’ esame
L’ esame, ad eccezione dei lavori prat ici che possono svolgersi nell’ azienda di tirocinio, si svolge presso la scuola. Materie d’ esame
Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio ap plicato a livello federale e l’ allegato al presente regolamento (allegato 1).
Le materie d’ esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata.
L’esame scritto dura almeno l’equivalente di un’ora di lezione (45 minuti), l’ esame orale e quello pratico durano almeno 20 minuti.
L’ esame di fine apprendistato non è pubblico. Svolgimento
La prima parte dell’ esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale.
Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite.
La seconda parte dell’ esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola agricola.
Alcune prove possono avere luogo dura nte il periodo vegetativo dell’anno d’ esame. Prove anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso.
Per la seconda parte dell’ esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota semestrale e la nota d’ esame, salvo le eccezioni di cui all’ allegato 1.
La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computat a secondo quanto previsto dall’ allegato 1.
Coloro che adempiono i requisit i dell’art. 9 cpv. 4 della Legge sull’ agricoltura sono ammessi, prima e / o seconda parte, all’ esame in ogni tempo. Apprezzamento
Determinanti per la valutazione sono:
Le prestaz ioni fornite nell’ ambito degli esami s ono valutate conformemente all’ OFPA (art. 10). Nota finale dell’ esame di fine apprendistato
Il risultato dell’ esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d’esame, così definiti dall’ allegato 1 del presente regolamento e dividendo la somma per 10. Superamento dell’ esame
L’ esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti condizioni: art. 31 a) l a nota finale di cui all’ è almeno 4
Il c andidato che non ha superato l’ esame può ripeterlo alle condizioni previste dall’ OFPA (art. 14). Attestato d’ esame e certificato
Il certificato e l’attestato d’ esame vengono rilasciati secondo qu anto previsto dalla Legge sull’ agric oltura (art. 10 cpv. 4) e dall’ OFPA (art. 15).
L’ elenco dei candidati che hanno superato l’ esame di fine apprendistato è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione. Comunicazione all’ autorità federale
Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla formazione professionale agricola. TITOLO III Il perfezionamento professionale Programma dei corsi cantonali
La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
Il programma definisce in particolare la natura dei cor si, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’ iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza. Corsi riconosciuti dalla Confederazione
La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
Il programma definisce in particolare la natura dei cor si, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’ iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza. Partecipazione ai corsi
La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale, stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua. TITOLO IV Rimedi di diritto Rimedi di diritto
Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. TITOLO V Disposizioni transitorie, abrogative e finali Disposizioni transitorie
Per quanto concerne i cicli della formazione professionale di base in agricoltura già in corso e fino a conclusione degli stessi sono ancora applicabili il Regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983 e le Direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985. Disposizioni abrogative
Sono abrogati: - il regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983; - le direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985; - il decreto esecutivo concernente la formazione professionale per orticoltori del 10 settembre 1985. Entrata in vigore
Il presente regolamento unit amente al suo allegato, dopo l’approvazione dell’ Autorità federale, [21] viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [22] Allegato 1: L’ esame di fine apprendistato si basa sullo schema seguente: